Collaborazioni | Temi | Sezioni | Casi Pratici | News | Link | Home
 
Archivio NEWS

Archivio News

NEWS (07/06/2003)
Corso di aggiornamento E.C.M. Medico-Giuridico sulla Valutazione del Danno alla Persona
- Copertino (Castello Angioino) -

AS.ME.GI.S.
Associazione Medico-Giuridica Salentina

in collaborazione con

O.S.P.I.T.E
Osservatorio Salentino Per Inabili e Terza Età

Copertino

con il Patrocinio di:

Presidente della Giunta Regionale  -  Regione Puglia

Università degli Studi di Lecce

Ordine dei Medici della Provincia di Lecce

Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce

European Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences
Chambèry -Genève - Milano

A.S.L. -  LE/01

F.I.M.M.G. -  Lecce
Federazione Italiana dei Medici di Famiglia

Provincia di Lecce

Città di Copertino (Lecce)

E.L.S.A.
European Law Student's Association

promuove il

     CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDICO-GIURIDICO
sulla
     VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

Copertino, 7 giugno 2003
Castello Angioino

   PRESIDENTE

    Prof. Cosimo Lorè
Università degli Studi di Siena e di Lecce

Coordinatori
Dott. Valerio Cirfera - Copertino
Avv. Cosimo Prete - Copertino

Segreteria Scientifica
Dott. Cosimo Mazzotta - Siena
Avv. Giuseppe Rampino - Trepuzzi
Dott.ssa Stefania Romano - Alezio

Segreteria Organizzativa
Dott. Giuseppe Castelluzzo - Copertino
Avv. Giovanni Tarantini - Surbo
Dott. Giancarlo Toma - Maglie

       Il ministero della Salute ha accreditato il corso, assegnando 5 crediti formativi.

Evento E.C.M.(Educazione Continua in Medicina): 5214-47642

al Santo dei Voli ,  Protettore degli Studenti e
Santo Patrono della Città di Copertino:
San Giuseppe da Copertino
IV Centenario della nascita
(1603 - 2003)

AS.ME.GI.S.  -  Ente che ha promosso il corso
Associazione Medico-Giuridica Salentina
Via Tenente Colaci , n. 7 - Tel. : 0832/932830
73043 - Copertino (Le)

O.S.P.I.T.E. - Ente  che ha accreditato il corso
Osservatorio Salentino Per Inabili e Terza Età
Via Rocci Perrella , 118 -Alezio(Le) - Tel. : 0833/280201

AS.ME.GI.S.
ringrazia tutti gli enti, pubblici e privati, che hanno patrocinato la manifestazione e aiutato gli organizzatori ai fini della sua ottima riuscita; in particolare, ringrazia O.S.P.I.T.E. ,  per aver collaborato ad accreditare il corso.

PROGRAMMA DEFINITIVO

Sabato 7 giugno 2003

8,00:   Iscrizione dei partecipanti e registrazione E.C.M

8,30:  Presentazione e finalità del Corso:
          Dott. Cosimo Mazzotta - Avv.Giuseppe Rampino
          Saluto delle Autorità
          Saluto del Presidente

9,00:   lettura magistrale
Il  danno biologico:  il punto di vista del medico legale
                                Prof. Cosimo Lorè

PRIMA SESSIONE: aspetti clinici e valutativi del danno alla persona :

Moderatori:
Prof. Cosimo Lorè, Dott. Luigi Cucugliato, Dott.Carlo Leo

9,30:   Il danno alla persona in Pronto Soccorso: principali aspetti valutativi
           Dott. Antonio Girau
           Dott. Mauro Pagliara

9,50:   La sindrome soggettiva del cranio-leso: aspetti clinici e valutativi
           Dott. Vito Raffaele Barba
           Dott. Roberto Vaglio

10,10: I traumi della spalla: clinica e valutazione medico-legale
            Dott. Giancarlo Toma

10,20: Traumatogenesi e valutazione del danno oculare
           Dott. Cosimo Mazzotta, Prof. Cosimo Lorè
Prof. Aldo Caporossi

10,35: Discussione

SECONDA SESSIONE: aspetti clinici e valutativi del danno alla persona

Moderatori: Prof. Cosimo Lorè, Dott. Cosimo Mazzotta,
                    Dott.Luigi Cucugliato

11,05: Il danno da cicatrici cutanee: patogenesi, clinica e valutazione medico-legale
           Dott. Giuseppe Alessandrini
           Dott. Valerio Cirfera

11,25: Traumi dentali e danno estetico odontoiatrico:
               valutazione medico-legale
            Dott. Giuseppe Castelluzzo

11,35: Contenzioso e consenso informato in odontostomatologia
           Prof. Franco Marci   

11,55: Danno alla persona da emotrasfusione:
           epidemiologia e prevenzione
           Dott. Ferdinando Valentino

12,05: Richiesta di risarcimento: legge 210/92
            Dott. Ivano Marchello

12,15 : Discussione

12,30: Tavola rotonda: il danno da emotrasfusione

  Panelisti:            Dott. Angelo Magrini,  Dott.Giuseppe Serra
                             Dott.ssa Rosa Romano, Dott.ssa M. Antonietta Piccinni
                             Dott.ssa Carmen Vandelli

13,45 -14,45:  buffet

TERZA SESSIONE: aspetti medico-giuridici e risarcitori

Moderatori: Prof. Cosimo Loré, Dott. Stefania Romano

15,00: La responsabilità civile del medico in oncologia chirurgica
          Dott. Giovanni Marcucci
          Avv.Giovanni Tarantini

15,20: La procreazione assistita tra colpa, vergogna e onnipotenza
            Dott. Gerardo D'Ambrogio

15,40: Tavola rotonda: gli aspetti risarcitori del danno biologico:
           il ruolo del medico  legale, il ruolo dell'assicuratore, il ruolo del legale

Panelisti: Dott. Antonio Delli Noci, Dott. Marcello  Latorre
               Avv. Giuseppe Rampino,Avv.Cosimo Prete
               Avv.Giancarlo Caiaffa

16,20 - 16,30: Discussione

QUARTA SESSIONE: aspetti giuridici del danno alla persona

Moderatori: Prof. Cosimo Lorè, Dott. Gerardo D'Ambrogio,
                     Avv. Cosimo Prete

16,30: Il danno biologico e morale
           Dott. Mario Cigna

17,00: Il danno biologico da morte
          Avv. Antonio De Giorgi

17,30: Il danno esistenziale
           Prof..Avv. Ernesto  Capobianco

18,00 : Discussione

18,20: Commento e consegna dei tests 

18,30: Conclusioni e chiusura dei lavori
            Prof. Cosimo Lorè

------------------------------------------------------------------------------

RELATORI e MODERATORI

Dott. Giuseppe Alessandrini
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Taviano (Le)

Dott. Vito Raffaele Barba
Direttore U.O. Neurologia
Ospedale di Galatina (Le) e Copertino (Le)

Avv.Giancarlo Caiaffa 
Lecce

Prof. Avv. Ernesto Capobianco
Professore straordinario di Istituzioni di Diritto Privato  
Università degli Studi di Lecce

Prof. Aldo Caporossi
Direttore del Dipartimento Cranio-Cefalico, U.O. Oftalmologia
Università degli Studi di Siena

Dott. Giuseppe Castelluzzo
Specialista in Odontostomatologia e protesi dentaria
Copertino(Le)

Dott. Mario Cigna
Magistrato in Lecce

Dott. Valerio Cirfera
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Copertino(Le)

Dott. Luigi Cucugliato
Dirigente I livello Pronto Soccorso
Ospedale di Galatina (Le)

Dott. Gerardo D'Ambrogio
Dirigente II livello - Ginecologia ed Ostetricia
Ospedale di Copertino (Le)

Avv. Antonio De Giorgi
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

Dott. Antonio Delli Noci
Direttore Medico INAIL - Lecce

Dott. Antonio Girau
Dirigente I livello Pronto Soccorso
Ospedale di Copertino (Le)

Dott. Marcello Latorre
Ispettore Sinistri-UniOne Assicurazioni S.p.a. - Lecce

Dott. Carlo Leo
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni -Lecce

Prof. Cosimo Lorè
Senato Accademico - Cattedra di Medicina Legale
nelle Università degli Studi di Siena e Lecce

Dott. Angelo Magrini
Presidente politrasfusi italiani ed europei

Dott. Ivano Marchello
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Lecce

Prof. Franco Marci
Specialista in Odontostomatologia e Protesi Dentaria
Rieti

Dott. Giovanni Marcucci
Dirigente di I livello Chirurgia Generale,
Ospedale di Copertino (Le)

Dott. Cosimo Mazzotta
Specialista in Oftalmologia, Dottorato di Ricerca
U.O. Oftalmologia, Università Degli Studi  Siena

Dott. Mauro Pagliara
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia
Dirigente I livello  Pronto Soccorso  - Ospedale di Copertino (Le)

Dott.ssa M. Antonietta Piccinni
Dirigente I livello - Laboratorio analisi - Ospedale Castrano (Le)

Avv. Cosimo Prete
Copertino (Le)

Avv. Giuseppe Rampino
Specializzato in diritto civile, Trepuzzi (Le)

Dott.ssa Rosa Romano
Direttrice del laboratorio di Analisi dell'Ospedale di Casarano(Le)

Dott.ssa Stefania Romano
Dirigente Chirurgia Generale, Ospedale V. Fazzi - Lecce

Dott. Giuseppe Serra
Responsabile Centro Trasfusionale - Ospedale Copertino

Avv. Giovanni Tarantini
Surbo (Le)

Dott. Giancarlo Toma
Specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina
Legale e delle Assicurazioni - Maglie (Le)

Dott. Roberto Vaglio
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni - Nardò (Le)

Dott. Ferdinando Valentino
Direttore U.O. Emotrasfusione, Ospedale di Galatina (Le)

Dott.ssa Carmen Vandelli
Ricercatrice presso il dipartimento di Medicina Interna II
Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia

AUSPICI DEL CORSO:

Il presente corso, essendo tra i primi incontri interdisciplinari del Salento in tema di valutazione del danno alla Persona, non poteva che essere politematico e di ampio respiro ed interesse.

L'Auspicio principale

e' quello che esso non rimanga un evento isolato e a se' stante, ma che sia seguito da periodici e numerosi altri incontri, certamente piu' circostanziati e monotematici nei contenuti.

Con tale auspicio si apre il convegno.

A tutti i partecipanti, il Presidente del corso, i coordinatori,  la segreteria scientifica e la segreteria organizzativa

augurano un buon lavoro.

Presentazione e finalità del corso

a cura dell'AS.ME.GI.S.

L'AS.ME.GI.S. è un'associazione temporanea tra medici e avvocati salentini, nata al fine di organizzare e realizzare il corso in oggetto, il quale si inserisce nell'ambito delle iniziative culturali promosse in occasione ed in onore della ricorrenza del IV centenario della nascita del Santo Patrono di Copertino: San Giuseppe da Copertino.

Il corso Medico-Giuridico sulla "Valutazione del Danno alla Persona" e' un evento professionale interdisciplinare senza fini di lucro, accreditato dal Ministero della Salute con 5 crediti formativi E.C.M. ,  le cui finalità e ragioni sono di diverso ordine:

1.di ordine pratico

2.di ordine  culturale

3.di ordine scientifico

Finalità di ordine pratico e culturale

Lo scopo del corso e' trattare argomenti sul danno biologico che interessano quotidianamente  i piu' svariati settori della società civile, in primo luogo l'ambito medico, legale ed assicurativo. E' utile e di fondamentale importanza integrare il proprio bagaglio culturale su tale tema, mediante uno scambio interdisciplinare di idee ed esperienze tra i vari operatori ed esperti della materia, senza trincerarsi ognuno nella propria competenza disciplinare. A nostro parere, il confronto tra figure professionali di diversa estrazione culturale e' di indubbio valore ai fini di una migliore comprensione e valutazione degli argomenti in oggetto e delle relative problematiche di notevole importanza umana, sociale ed economica.

Finalitàdi ordine Scientifico:

Il corso si propone di iniziare un lavoro il cui fine e' il raggiungimento di una certa "uniformita' della metodologia". Nella pratica di ogni giorno, non e'professionalmente gratificante e deontologicamente corretto assistere alle diversissime proposte valutative tra le varie parti interessate alla definizione di un danno biologico.Questo incontro, che non ha alcuna pretesa di codificare alcunchè, potrebbe rappresentare un idonea  occasione per  proposte che vanno alla ricerca di tale uniformità metodologica, cosi' che vengano discusse nei prossimi eventuali appuntamenti.

ABSTRACTS

Il danno alla Persona:

Prof. Cosimo Lorè

Medico-Legale

Siena

Il danno alla persona è stato inquadrato dalla Consulta nella  ormai tradizionale triplice definizione: il danno biologico che costituisce un peggioramento della qualità della vita del danneggiato, peggioramento dipendente da una lesione fisica o psichica, il danno morale che costituisce una mera sofferenza morale, una prostrazione dell'animo, un abbattimento dello spirito ed il danno patrimoniale che costituisce una deminutio patrimonii.

Poi è stata introdotta la nozione di danno esistenziale riconosciuto nella forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica.

Pertanto il danno esistenziale si differenzia dalle categorie tradizionali di danno in quanto, rispetto al danno biologico, sussiste indipendentemente da una lesione fisica o psichica; rispetto al morale, non consiste in una sofferenza (la quale può rappresentare una ulteriore conseguenza, ma non si identifica con esso), ma nella rinuncia ad una attività concreta; diversamente dal danno patrimoniale prescinde da una riduzione dalla capacità reddituale.

Il primo problema che si è posto la giurisprudenza di merito nell'esaminare la moltitudine variegata delle richieste risarcitorie è se quella tripartizione assorbe effettivamente l'intera gamma dei pregiudizi che il danneggiato può risentire in conseguenza dell'atto illecito altrui.

Ci si è così accorti che sussistono atti illeciti che non integrano gli estremi di alcun reato e non incidono né sulla salute né sul patrimonio della vittima ma precludono lo svolgimento di attività non remunerative sino ad allora abituali che costituivano fonte di gratificazione soggettiva per il danneggiato.

Principali aspetti valutativi in Pronto soccorso.

Dr Antonio Girau

Dr Mauro Pagliara

Pronto Soccorso

Ospedale di Copertino

I relatori presentano un lavoro di revisione dei casi di trauma minore del rachide cervicale afferenti in una U.O. di Pronto Soccorso ,nell'arco di sette mesi circa.

Il cosiddetto trauma da colpo di frusta del rachide cervicale e' una delle evenienze traumatiche di piu' frequente riscontro in P.S.

Il lavoro sottolinea il diverso approccio tenuto dagli operatori  medici in ordine alla definizione terminologica ,indagini strumentali, presrizioni terapeutiche e prognosi.

Dopo una revisione della letteratura scientifica prodotta sull'argomento e ad alcune riflessioni ricavate dalla pratica quotidiana ,i relatori pongono in discussione la necessita' di elaborare delle linee guida comuni, proponendo peraltro un approccio in merito,derivante dalla loro esperienza sul campo.

Sindrome soggettiva del cranioleso:  clinica

Dott.Vito Raffaele Barba

Neurologo

Ospedale di Galatina

Detta anche sindrome post-commotiva degli autori inglesi, comprende una serie di sintomi che si sviluppano in seguito od in occasione di un lieve o grave trauma cranico. Detti sintomi possono appartenere alla sfera prettamente psichica come la spossatezza, l'astenia, l'inappetenza, l'indifferenza, l'insonnia o alla sfera prettamente nurologica quali tremori, iper-reflessia, oscillazioni in posizioni di Roemberg, nistagmo etc.

Possono anche essere di entrambe le pertinenze, ossia neuro - psichica (cefalea, vertigini, senso di ottundimento del sensorio).

La prognosi è valutabile perché la sindrome può durare settimane od anni e può insorgere subito dopo il trauma o presentarsi come sequela.

La sindrome soggettiva del cranioleso: Aspetti valutativi.

Dott. Roberto Vaglio

Medico-Legale

Nardo'

Ai fini di una corretta valutazione medico-legale della sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, è necessaria un'attenta analisi della documentazione sanitaria, soprattutto delle certificazioni mediche redatte nell'immediatezza del trauma. È noto come sembra non esistere una correlazione tra gravità del trauma ed insorgenza della sindrome, che può mancare a seguito di traumi che abbiano provocato uno stato di coma ed invece essere presente a seguito di traumi di modesta rilevanza clinica e prognostica. L'ammissione del risarcimento del danno non può prescindere dalle indicazioni della normativa in vigore nei settori dell'infortunistica del lavoro e della responsabilità civile, ai cui effetti il danno biologico deve essere suscettibile di accertamento medico-legale. È di fondamentale importanza, in questo caso, la distinzione tra malattia cosiddetta organica, nella quale si riconosce una base di accertabile alterazione anatomo-patologica e malattia funzionale, nella quale il disturbo soggettivo non trova alcun riscontro oggettivo.

I traumi della spalla: inquadramento clinico ed aspetti valutativi medico-legali

Dr GiancarloToma

Ortopedico e Medico-Legale

Maglie

La patologia traumatica di spalla comporta sovente qualche difficoltà valutativa, soprattutto quando non suffragata da accertamenti strumentali idonei. La terminologia alquanto generica che ancor oggi  rileviamo con frequenza "periartrite scapolo-omerale post-traumatica " è certamente superata e la stessa dizione più moderna " spalla dolorosa ", se non confortata e completata dal riferimento etiologico identifica nella semplice esposizione  sintomatologica  una diagnosi che in fondo non è tale.Una preliminare sintetica esposizione degli aspetti anatomo-funzionali  seguita dalla rassegna della metodologia  clinico-strumentale  attualmente disponibile può agevolare  il superamento della difficoltà di inquadramento diagnostico delle varie forme di patologia post-traumatica, sovente  sovrappostasi a  preesistenze degenerative che rendono ancor più complessa una valutazione obiettiva, soprattutto per ciò che concerne la tutela assicurativa in ambito infortunistico privato.L'insidia che spesso sottende alla tentazione di valutazioni rapide e sintetiche, basate sul solo esame obiettivo,   è naturalmente quella di sottostimare la reale portata del danno, il che può comportare, per il fiduciario  di Compagnia ,  il rischio di incrementi  valutativi significativi nel corso di  un eventuale iter giudiziario, con conseguente scostamento risarcitorio apprezzabile,  mentre per il consulente di Parte quello di formulare una valutazione per difetto, che potrebbe anche esporlo al rischio di incorrere in profili di responsabilità se il periziato dovesse successivamente constatarne  l'incompletezza e la sottostima,  soprattutto se il danno è già stato risarcito.

Traumatogenesi e valutazione del danno oculare

Dr. Cosimo Mazzotta

Oftalmologo

Siena

La traumatologia dell'occhio, dell'orbita e degli annessi oculari ha assunto da tempo il ruolo di una vera e propria "branca super-specialistica" date le sue peculiarità sul piano clinico-diagnostico e terapeutico tali da richiedere una competenza altamente specifica nell'ambito di una materia già fortemente specialistica e settoriale quale è l'Oftalmologia, con notevoli implicazioni sul piano etico e medico-legale.La continua evoluzione tecnologica e la moderna chirurgia oculare hanno contribuito enormemente a migliorare le possibilità terapeutiche e la prognosi anatomo-funzionale del paziente con trauma oculare, permettendo di operare l'occhio anche "ab interno" e rendendo possibili recuperi impensabili fino a qualche anno fa.Dal punto di vista epidemiologico i traumi oculari sono in aumento in ambito infortunistico stradale, in ambiente domestico, nello sport e nei luoghi di lavoro.Non sempre in traumatologia oculare vi è una relazione lineare fra l'entità del trauma e il danno anatomo-funzionale poiché la delicatezza delle strutture e dei tessuti coinvolti fanno sì che apparenti piccoli traumi abbiano risvolti prognostici e medico-legali assai più gravi dei grandi traumi orbito-palpebrali e muscolari nei quali l'occhio può risultare praticamente illeso.

Al fine di una trattazione schematica appare utile e pratico suddividere l'argomento in 4 capitoli: traumi palpebrali e dell'apparato lacrimale di deflusso, traumi del segmento anteriore del bulbo oculare, traumi del segmento posteriore del bulbo oculare, traumi orbitari e muscolari.

Tale schematismo in realtà ha più valore didattico che clinico poichè il trauma oculare coinvolge frequentemente più strutture simultaneamente conferendo quadri clinici assai complessi e di difficile valutazione. I traumi orbito-palpebrali e degli annessi, non meno frequenti di quelli a carico del bulbo oculare, sono rappresentati principalmente dalle fratture orbitarie, dalle lesioni delle palpebre, delle vie lacrimali di deflusso e dalle lesioni dei muscoli estrinseci con conseguente alterazione della motilità oculare, ivi compresi i traumi chiusi del cranio compromettenti il III°, IV°, e VI° nervi cranici. Di notevole interesse sul piano clinico oftalmologico e medico-legale risultano i traumi a carico del segmento anteriore del bulbo oculare, coinvolgenti la congiuntiva, la cornea, l'iride, il corpo ciliare e il cristallino, suddivisi in traumi meccanici, chimici (ustioni), da radiazioni e da corpi estranei e i traumi a carico del segmento posteriore riguardanti il corpo vitreo, la retina ed il nervo ottico, a loro volta suddivisi in traumi contusivi e perforanti.Il balzo compiuto negli ultimi decenni grazie al miglioramento dei materiali e delle tecniche, gli enormi progressi tecnologici in campo micro-chirurgico rendono possibili risultati impensabili fino a qualche tempo fa. Ciò comporta inevitabilmente un riflesso importante sulla condizione del traumatizzato dal punto di vista clinico-prognostico, medico-legale ed assicurativo. In particolare sotto il profilo del danno biologico e più estesamente del danno alla salute,  gli attuali parametri valutativi necessitano di un profondo e complesso lavoro di revisione e di critica. D'altronde, il danno alla persona implica ormai un severo confronto ad armi pari tra medicina e diritto, non solo sul terreno pratico, ma anche su quello dottrinario espresso nel concetto di danno-conseguenza oggi non più limitato alle negative incidenze che una menomazione produce sulle capacità lavorative generiche o specifiche, ma esteso a considerarne i riflessi sulla persona in quanto tale, in quanto titolare di diritti, il fondamentale dei quali è quello della sua integrità psico-fisica, presupposto per ogni realizzazione della personalità.

Grazie alle elaborazioni dottrinarie in materia, siamo passati da una visione settoriale del danno riferito alla persona in quanto produttiva di lavoro, di energie e di reddito, a quella meglio corrispondente alla dignità dell'uomo, del danno riferito alla integrità psico-fisica complessiva anche se non apportante decremento reddituale. Nel contesto del danno alla salute (danno biologico personalizzato) il danno alla vista, quale massima funzione sensoriale dell'uomo, presupposto stesso alla vita di relazione oltre che lavorativa, assume un ruolo ed una valenza straordinarie.

Gli attuali "barèmes", sebbene non possano essere considerati un "passepartout" utile in ogni singolo caso, rappresentano  un valido  strumento iniziale ai fini di giustizia (equità) per ogni valutatore, anche esperto, che non voglia "dare i numeri" ma correttamente motivare la propria valutazione. Tuttavia ancora oggi non rappresentano una valida e definitiva "guida" poiché ispirati in prevalenza alla filosofia della capacità di lavoro ed avulsi dalle esigenze proprie dell'apprezzamento danno biologico. Occorre pertanto superare le impostazioni tradizionali per un reale ed equo apprezzamento del danno alla persona in Oftalmologia, ed una profonda revisione delle tabelle di riferimento, attraverso un apporto concettuale ed applicativo concepito congiuntamente dagli oftalmologi e dai medici legali alla luce delle nuove possibilità terapeutiche e di indagine, nella piena consapevolezza della insufficienza delle arcaiche percentualizzazioni.

Di qui l'invito ad una sempre più serrata collaborazione tra oftalmologi, medici legali e valutatori poiché in nessun ambito come in quello del danno oculare, del suo precipuo apprezzamento prima e della sua valutazione poi, la collaborazione interdisciplinare appare essenziale ed insostituibile.

Danno da cicatrici cutanee: patogenesi e clinica

Dott. Giuseppe  Alessandrini

Dermatologo

Taviano

Sccessivamente ad un insulto, la pelle ha una straordinaria capacità di guarire.

Quando l' insulto coinvolge la pelle in toto,con danneggiamento del derma,

il processo di riparazione avviene mediante rimozione del tessuto leso e produzione di nuova matrice extacellulare. Su questa potrà essere ristabilita la continuità epidermica. Questo processo di riparazione e susseguente riorganizzazione della matrice dermica è conosciuto come formazione della cicatrice e maturazione della stessa.Se questo processo è molto efficiente, si formerà poca o addirittura nessuna cicatrice; questo è dimostrato nei processi di riparazione tissutale nel feto.

Indichiamo di seguito le proprietà cliniche dei differenti tipi di cicatrici,normale, ipertrofica e cheloidea.Cicatrice NORMALE:colore chiaro o rosa, indentata al di sotto della superficie della pelle.Cicatrice IPERTROFICA:colore bianco o rosso, leggermente rilevata,

aderente,segue i bordi della ferita.Cicatrice CHELOIDEA o CHELOIDE:colore rosso carico o porpora,molto rilevata, aderente,estesa al di fuori dei bordi della ferita.

Il danno estetico  da cicatrici cutanee: valutazione medico-legale

Dott. Valerio Cirfera

Dermatologo

Copertino (Le)

Il danno da cicatricirappresenta uno dei capitoli piu' importanti del danno estetico  e quindi del danno biologico, inteso quest'ultimo come menomazione dell'integrita' psico-fisica della persona in se per se considerata, al di la' dei suoi rapporti con il mondo esterno (concetto ormai chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 184/86 .). Per danno estetico si intende un'alterazione fisionomica e/o fisiognomica dei tratti somatici ed espressivi dell'individuo, a potenziale duplice valenza:

1. Patrimoniale, quando la vittima trae lucro dall'esibizione della propria immagine nelle pubbliche relazioni (danno alla vita di relazione), determinando un pregiudizio economico.

2. Extrapatrimoniale, o morale quando crea sofferenza interiore, disagio nei rapporti con il prossimo e ripercussioni negative sulla vita di relazione.

Finalita' della  relazione e' la:

1. definizione e classificazione medico-legale delle cicatrici

2. quantificazione del danno cicatriziale in modo obiettivo

3. valutazione del relativo danno biologico in modo ponderato e specifico

Dal punto di vista dermatologico

Cicatrice e' il tessuto connettivo fibromatoso neoformato per riparare una lesione di continuo sulla cute e sottocute, di varia origine e grado

Cicatrizzazione e' il processo reattivo biologico che conduce a tale riparazione

Dal punto di vista medico-legale

Cicatrice e' una modificazione peggiorativa (esito) dello stato di salute anteriore dell'organo "pelle" dell'individuo, considerato nel suo complesso somato-psichico.

Ai fini valutativi e' utile inquadrare le cicatrici secondo criteri classificativi che possano aiutarci ad attribuire  un punteggio finale relativo ai  postumi permanenti. Tali criteri terranno conto della etiopatogenesi, della clinica, dell'evolutivita', del pregiudizio anatomico, funzionale ed estetico. La valutazione appropriata di un danno cicatriziale e' quanto mai eterogenea e ardua da svolgere, in quanto molte sono le variabili soggettive di chi ne e' affetto, e tante sono le variabili legate al valutatore. L'autore di tale argomento passa in rassegna i vari modi e metodi di valutazione esistenti e in particolare pone l'accento su un metodo moderno basato su un calcolo matematico del punteggio cicatriziale, poi tradotto in calcolo di punteggio biologico. Principi fondamentali per la valutazione di tale danno sono lo stato anteriore, l'avvenuta stabilizzazione, le caratteristiche cliniche della lesione, l'emendabilità terapeutica, l'età, il sesso e gli eventuali risentimenti di ordine psichico della persona affetta.

Lesioni traumatiche dentali e danno estetico odontoiatrico:

valutazione  medico-legale.

Dr Castelluzzo Giuseppe

Odontoiatra

Copertino

Le lesioni traumatiche dei denti, ed in particolare le fratture dei denti anteriori, sono argomento di particolare interesse, sia per la  loro diffusione statisticamente elevata, sia per i numerosi problemi di carattere clinico e terapeutico che possono comportare.

La problematica impone spesso un approccio multidisciplinare poiché coinvolge, nei suoi differenti aspetti, tutte le branche della disciplina odontoiatrica: dalla pedodonzia all'ortodonzia, dalla conservativa alla riabilitazione protesica ed implantologica.

L'argomento riguarda altresì la medicina sociale e scolastica in quanto, una adeguata informazione e sensibilizzazione del personale medico e paramedico operante a questi livelli, così come del personale docente, può consentire la realizzazione di appropriate misure preventive atte ad evitare le gravi conseguenze del trauma,  che possono esitare in irreversibili sequele invalidanti.

Nella società del benessere, quale quella in cui viviamo, la ricerca dell'eugnazia e dell'eumorfismo dento-maxillo-facciale rappresentano un bene ricercato da tutti e pertanto, qualsiasi fattore traumatico che alteri lo status quo ante, impone un iter medico-legale finalizzato alla restitutio del danno subito.

Mentre la valutazione del danno relativa alla perdita di denti è nota e codificata, e sui criteri valutativi percentualistici c'è ampia concordanza, non è invece di facile reperimento un orientamento valutativo riferito a lesioni traumatiche di elementi dentari suscettibili di trattamenti conservativi con prognosi favorevole a lungo termine.

La valutazione medico-legale del danno impone dunque la necessità di parametri clinici e classificativi di riferimento, inerenti sia al trattamento immediato della lesione che agli esiti futuri (costo delle ricostruzioni, ripetibilità nel corso degli anni, compromissione dell'efficienza masticatoria, riduzione dell'azione di incisione sugli alimenti etc.).

A ciò risultano  connesse altre caratteristiche squisitamente giurisprudenziali, quali la volontà o la responsabilità di terzi a determinare la lesione, l'accidentalità, il luogo ove essa è avvenuta, la professione del traumatizzato, i fattori concorrenti e i fattori predisponesti il traumatismo: tutte  variabili che devono essere attentamente valutate per poter definire in termini economici l'entità del danno conseguente alla perdita dell'integrità di una porzione dell'organo della masticazione, che riveste importanza anche per la funzione estetica ad essa correlata.

In pratica, a conclusione della cura odontoiatrica resa necessaria dalla patologia traumatica, il sanitario è chiamato ad esprimere un parere medico-legale:

in questa fase non deve trascurare nessuno degli elementi del caso passibili di risarcimento, ovvero non deve esprimere concetti con scarsa attinenza al trauma e pertanto sarà prudente che l'odontoiatra curante si affianchi ad un odontoiatra forense,  sicuramente più esperto nella specifica problematica!

Contenzioso e consenso informato in Odontostomatologia

Prof  Franco Marci

Odontoiatra

Rieti

In odontostomatologia la problematica della responsabilità  professionale riveste un   particolare interesse per diversi motivi e la richiesta di  risarcimento può essere condizionata  oltre che  da un danno  realmente subito,dalla  presunzione del paziente di  non aver ricevuto le prestazioni  da  lui desiderate, o ancora dalla  speranza di essere risarcito per danni inesistenti ma ugualmente reclamati specie se il professionista è garantito da un rapporto assicurativo per danni professionali.Quanto detto trova ampio  riscontro  soprattutto   nel   rapido e  sofisticato  sviluppo delle diverse tecniche di terapia che la moderna  odontoiatria continua ad elaborare  e  per le  quali sempre  piu' spesso viene richiesto , da  parte del soggetto che  ottiene la  prestazione, il  rimborso di eventuali danni .Per i motivi suddetti,l'odontoiatra deve cautelarsi e predisporre  prima di iniziare trattamenti specie complessi,l'attivazione  della pratica del consenso informato.Nella relazione verrà ,in particolare,rivolta l'attenzione alla responsabilità professionale ,al consenso informato, ed ai motivi di contenzioso che possono verificarsi nell'espletamento della attività professionale  dedll'odontoiatra.

.

Danno da Emotrasfusione
Dr Ferdinando Valentino

EMATOLOGO

Ospedale di Galatina

La sicurezza di tutti i prodotti biologici non è mai, per definizione, assoluta. Infatti ,pur controllando tutti i fattori di rischio noti,non è possibile seguire lo stesso approccio per quelli non noti,spesso associati ad agenti infettanti attualmente non identificati ma che possono sempre esistere ed essere presenti nel sangue.Comunque anche se le infezioni post-trasfusionali virali e non, continuano  ad  essere un problema non risolto, oggi il rischio infettivologico ,rappresentato dalle emotrasfusioni , è notevolmente ridotto rispetto al passato.La maggior parte degli incidenti trasfusionali gravi è invece da attribuirsi a reazioni emolitiche verificatesi in seguito a trasfusioni di unità incompatibili.Questa incompatibilità è spesso la conseguenza di errori di identificazione ,occorsi al momento del prelievo dei campioni di sangue dai pazienti o al momento della trasfusione.
STRATEGIE: donazione volontaria ,anonima,gratuita,accurata selezione dei donatori,accurati screening sierologici, leucodeplezione, sistemi di rimozione/in attivazione, appropriato impiego della terapia trasfusionale, sistemi barriera.


Legge 210/92

Dr Ivano Marchello

Medico-Legale

Lecce

Tale legge si riferisce all'indennizzo e risarcimento da danno infettivo emotrasfusionale.

Nel presente lavoro l'autore richiama i parametri valutativi dal punto di vista medico-legale ,in base alle tabelle di riferimento ,ponendo particolare attenzione a quanto richiamato dal t.u. 915/78 e DPR / 81 ed alla possibilita' di eventuale risarcimento del danno da ordinaria azione civile.

Responsabilità civile del medico in oncologia chirurgica

Dr Giovanni Marcucci

Chirurgo

Ospedale di Copertino

Sono in continuo aumento le azioni di responsabilità che vengono intentate contro gli operatori Sanitari e, in special modo, contro gli operatori chirurgici.Anche nell'area oncologia le richieste risarcitorie sono in espansione. Nel settore, la gran parte della casistica si riferisce a diagnosi tardive per inosservanza di elementari misure di prevenzione o per sottovalutazione o mancato riconoscimento dei sintomi.Significativi i contenziosi per danni psico-fisici conseguenti sia a minore, sia a maggiore aggressività e radicalità chirurgica, allorché la diagnostica (addirittura istopatologia intraoperatoria) presenta obiettive difficoltà, ponendo il chirurgo in situazioni decisorie discrezionali e eclettiche.L'oncologia chirurgica diviene ancor più difficile se si pensa alla nota gravità delle prognosi e alle problematiche deontologiche ed etiche che connotano il rapporto con malato di tumore.Nonostante la Magistratura non sia pregiudizialmente colpevole, una nuova "endemia" di procedimenti giudiziari sta provocando un continuo aumento di costi assicurativi per responsabilità medico - legali. Addirittura, molte Compagnie di Assicurazione rifiutano la sottoscrizione di Polizze.Pertanto, è molto importante impostare dei percorsi legislativi, che prevedano, almeno in certi casi, la depenalizzazione delle lesioni colpose.Autorevoli Magistrati sono favorevoli a questo progetto.Diversamente, l'esercizio della professione medica potrebbe prevedere tempi molto bui e …… ben pochi chirurghi  sarebbero disposti a eseguire interventi sia di alto sia di basso rischio operatorio.

La liquidazione, o meglio, la "indennizzabilità" del danno alla salute.

Avv. Cosimo Prete

Copertino

Il danno biologico, spesso ma non a ragione identificato con il "danno alla salute", è una componente del danno risarcibile introdotta abbastanza di recente nel nostro ordinamento.

Possiamo oggi definire tale danno, in sommaria sintesi, come quello nascente da una lesione all'integrità psicofisica di un soggetto, in sé considerata, ed a prescindere dalle conseguenze di carattere patrimoniale che ne derivano.

Notoriamente, la teoria secondo la quale solo il reddito della persona doveva intendersi oggetto di risarcimento ormai da tempo evocava critiche e censure sia da parte dei giuristi sia da parte dei medici legali.

Oggettiva, in particolare, era la percezione che l'invalidità che il medico legale doveva valutare era un elemento in tanto sfuggente all'inquadramento medico in quanto teso a definire stati e situazioni, come conseguenze stabilizzate di una lesione, sulla base di parametri (lucro cessante) che non rispondevano, in realtà, all'oggetto della stima.

Così, verso la metà degli anni ottanta la Corte Costituzionale delineò la nozione di danno alla salute (e di danno biologico) sottolineando che il bene della salute è tutelato dall'Art. 32 della Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo; quello della salute si configura come   un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati; pertanto, nel danno alla persona, l'indennizzabilità non può più essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito, ma deve ricomprendere anche gli effetti della lesione del diritto (alla salute), considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza.

E il termine "indennizzabilità" adottato da parte della dottrina è da ascrivere a massima proprietà di linguaggio, posto che il danno biologico, dovendosi ricorrere a criteri di equità economica per stabilirne l'ammontare, sembra invero possibile di indennizzo, piuttosto che di risarcimento.

A questo punto, quindi, appare opportuno soffermarsi sulla necessità di valutare il danno biologico in modo individuale e personalizzato.

Se, infatti, il danno biologico non si rappresenti solo come danno all'integrità fisio - psichica, ma come danno alle più varie componenti della persona che risulta menomata, per sua natura unica, non può negarsi l'assoluta singolarità anche della valutazione che se ne deve proporre.

Ad avviso di chi scrive, pertanto, la personalizzazione del danno biologico non può prescindere dalla valutazione che il medico legale deve darne, non potendosi ritenere sufficiente ed appropriata l'indicazione secondo cui la personalizzazione medesima potrebbe riservarsi alla sola definizione economica del punto percentuale.

In altri termini, la corretta valutazione e successiva liquidazione del danno biologico, proponendone una progressione per fasi, richiede dunque, anzitutto:

la necessità di applicare correttivi per rendere la valutazione stessa la più personalizzata possibile e riferita all'individualità effettiva del soggetto leso;

la necessità di richiamarsi a dei modelli di standardizzazione valutativa (linee guida) che offrano una possibilità di rendere la valutazione medesima il più possibile omogenea.

Infatti, come è risaputo, il danno biologico consta di una componente temporanea e di una permanente, espressa l'una dal periodo evolutivo della lesione (malattia) fino alla stabilizzazione clinica, nella restituito ad integrum o nel postumo; e la seconda dalla menomazione, per la quale non si ipotizzano sostanziali e prevedibili modificazioni (postumo).

Circa il sistema risarcitorio del danno alla persona, è quanto meno necessario tracciare una sintetica panoramica, con la consapevolezza - lo si sottolinea sin d'ora - di sacrificare resoconti e spunti di elaborazione dottrinaria per i quali giova rinviare a specifica e più compiuta bibliografia.

Nelle disposizioni del codice civile questo tipo di danno non viene differenziato in alcun modo rispetto alle altre tipologie di illeciti civili.

I criteri per la sua determinazione e valutazione sono pertanto contenuti nelle disposizioni generali relative al risarcimento dei danni.

In particolare troveranno applicazione gli articoli 2056 e 2059 del codice civile, relativi rispettivamente alla valutazione dei danni ed ai danni non patrimoniali.

Dottrina e giurisprudenza distinguono i danni patrimoniali, sempre risarcibili, dai danni non patrimoniali, risarcibili soltanto nei casi previsti dalla legge, essenzialmente in occasione di un reato.

Nell'ambito di questi ultimi danni va ricompreso il c.d. Danno morale, che viene comunemente definito come l'insieme dei patemi d'animo conseguenti all'illecito e che, comunque - secondo parte della dottrina - non esaurisce la categoria del danno non patrimoniale.

Infine, passando brevemente ad esaminare i criteri per la liquidazione del danno biologico, occorre subito avvertire che essi, per lungo tempo, non hanno trovato una disciplina normativa apposita. Infatti, gli unici provvedimenti normativi - nonostante indubbia importanza di questa materia - sono il decreto legge del 28 marzo 2000 n. 70 (non convertito in legge) e la legge del 5 marzo 2001 n. 57, che contiene un criterio di liquidazione per le c.d. micro - permanenti " in attesa di una disciplina organica sul danno biologico".

Al di fuori di tali provvedimenti, pertanto, volendo individuare le norme applicabili in materia, si può far riferimento a tre articoli del codice civile:

l'articolo 2056, in base al quale il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227;

il richiamato articolo 1226, che prevede una valutazione equitativa del danno se questo non può essere provato nel suo preciso ammontare;

l'articolo 2057, per cui, quando il danno alle persone ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Dall'insieme delle disposizioni riportate si può facilmente constatare che il codice civile si limita ad attribuire al giudice il potere di effettuare una quantificazione secondo equità.

Infatti, le norme in esame hanno permesso ai tribunali di adottare metodi anche molto diversi tra loro per la quantificazione e la liquidazione del danno alla salute.

Ed è proprio la base di calcolo del danno biologico ad essere interpretata in maniera differente a seconda dell'organo giudicante.

Sino ad oggi, i più diffusi criteri elaborati dalla giurisprudenza per calcolare l'importo dovuto a titolo di liquidazione del danno biologico sono stati i seguenti:

il criterio del reddito medio nazionale;

il criterio del triplo della pensione sociale;

il criterio del calcolo a punto;

il criterio del punto tabellare;

il criterio equitativo puro.

Altri sistemi elaborati dalla giurisprudenza, invece, hanno avuto meno fortuna e sono rimasti isolati o del tutto abbandonati.

Il nostro auspicio, quindi è quello di far emergere - grazie a questo incontro tra diverse e qualificate figure professionali che ogni giorno affrontano il problema del danno biologico - quelli aspetti della liquidazione di tale danno che ancora vedono divisi gli esponenti del mondo sia giuridico, sia medico - legale.



 

Copyright © 2005-2015 DermatologiaLegale.it - All rights reserved     •     privacy policy     •     cookie policy