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NEWS (08/05/2005)

Decreto Legislativo 15 febbraio 2005, n. 50 sulla Legge 713/86 - Prodotti cosmetici


Testo:

Con il decreto di cui sopra, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 aprile 2005, entrato in vigore il 16 aprile 2005, è stata recepita la direttiva 2003/15/CE, settima modifica alla direttiva sui prodotti cosmetici La VII Modifica alla Direttiva Cosmetici comunitaria (Direttiva 2003/15/CE) introduce un nuovo obbligo per quanto riguarda l'indicazione in etichetta di 26 sostanze, quando presenti nel cosmetico oltre una certa concentrazione, in modo che i consumatori, che dovessero risultare allergici ad una o più di esse, possano compiere una scelta consapevole. Le informazioni aggiuntive saranno obbligatorie per i cosmetici immessi sul mercato a partire dall'11 marzo 2005. Queste 26 sostanze, sintetiche o naturali, sono presenti soprattutto nelle fragranze (es. oli essenziali) che vengono impiegate nei profumi utilizzati in molti prodotti cosmetici. Sebbene la compatibilità cutanea dei prodotti cosmetici sia completamente testata, è inevitabile che un numero esiguo di individui possa manifestare una reazione cutanea (irritazione o rossore) a sostanze cui è allergico. In questo contesto, il progresso scientifico ora permette, grazie allo sviluppo della ricerca e al miglioramento dei metodi di analisi, di identificare quelle sostanze potenzialmente responsabili di allergie.
Oltre a consentire una maggiore informazione verso i consumatori, la nuova etichettatura permetterà anche ai dermatologi di essere più efficaci nell'individuazione delle allergie, poiché potranno includere queste 26 sostanze nei test allergologici.
L'obbligo previsto dalla direttiva europea può essere considerato come una misura di salute pubblica, che non mira a vietare queste sostanze, ma ad informare i consumatori sulla loro presenza nei prodotti cosmetici. In effetti queste sostanze hanno un ruolo fondamentale in quanto contribuiscono a conferire ai prodotti che le contengono un particolare aroma. Tale provvedimento è molto importante perché da un lato aiuterà i medici, facilitando la diagnosi di allergie da contatto, e dall'altra parte permetterà ai consumatori allergici ad alcune sostanze profumate di identificarne la presenza nei prodotti ed evitarne così l'utilizzo.

Quest'obbligo di etichettatura riguarda i prodotti cosmetici che contengono più di:
  • 10 ppm di ciascuna delle 26 sostanze profumate, per i prodotti senza risciacquo;
  • 100 ppm di ciascuna delle 26 sostanze profumate, per i prodotti con risciacquo.
Le sostanze profumate interessate esistono allo stato naturale4 ma possono essere ottenute anche tramite sintesi; in particolare 16 delle 26 sostanze identificate possono essere presenti allo stato naturale (ad esempio l'essenza di rosa contiene nella sua composizione 6 di questi allergeni: geraniolo, citronellolo, citrale, eugenolo, farnesolo, linalolo). Tra le 26 sostanze profumate identificate, numerose sono quelle considerate come facilmente sensibilizzanti.
Questo provvedimento di protezione della salute rientra in una strategia di prevenzione e completa le misure preventive già adottate che miravano a limitare l'utilizzo di un certo numero di queste sostanze per minimizzarne gli effetti avversi. Per questo motivo alcune sostanze profumate allergeniche sono già state regolamentate nell'allegato II della Direttiva Cosmetica (elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici) con i numeri d'ordine da 423 a 451.
  1. Articolo R.5263-4 h) del Codice della Salute Pubblica, inerente all'articolo 6 paragrafo 1 punto g) della Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici.


  2. Direttiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici.


  3. Elenco dei 26 allergeni (tabella allegata).


  4. Decreto del 22 gennaio 2003 che modifica il decreto del 6 febbraio 2001 che fissa l'elenco delle sostanze che non possono essere impiegate nella composizione dei prodotti cosmetici.
SOSTANZE ALLERGENICHEDENOMINAZIONE INCI
2-benzil-idene-eptanale Amile cinnamale
2-benzil-idene-eptanale Amile cinnamale
Alcool benzilico Benzil-alcool
Alcool cinnamilico Cinnamil alcool
Citrale Citrale
Eugenolo Eugenolo
7-idrossicitronellolo Idrossicitronellolo
Isoeugenolo Isoeugenolo
2-pentil-3-fenilprop-2-ene-1-olo Amil-cinnamil alcool
Salicilato di benzile Benzil salicilato
Cinnamaldeide Cinnamale
Cumarine Cumarine
Geraniolo Geraniolo
4-(4-idrossi-4-metil-pentil)cicloes-3-ene-carbaldeide Idrossi-iso-esil-3ciclo-esene carbossialdeide
Alcool 4-metossibenzilico Alcool dell'anice
Cinnamato di benzile Benzil cinnamato
Farnesolo Farnesolo
2-(4-ter-butilbenzil)propional aldeide Butil-fenil-metil-proprionale
Linalolo Linaloolo
Benzoato di benzile Benzil benzoato
Citronellolo Citronellolo
a-esil-cinnamaldeide Esil cinnamale
(R)-p-menta-1,8-diene Limonane
Ott-2-inoato di metile Metil-2-ottionato
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesene-1-il)-3-butene-2-one a-isometil-ionone
Estratto di Evernia prunastri Evernia prunastri estratto
Estratto di Evernia furfuracea Evernia furfuracea estratto



Fonte: Unipro



 

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