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Archivio NEWS

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19/07/2006 NEWS N° viste: 5033

TRIBUNALE di GENOVA - Sezione II
Sentenza del 12/05/06


La non corrispondenza dell'effettiva informazione ricevuta dal paziente con quella che si evince dal consenso da lui firmato su un modulo scritto è impugnabile con querela di falso.
Il consenso scritto e firmato non è prova assoluta che l'informazione corretta è stata fornita e per converso l'assenza di tale documento non è indice di mancata informazione, dal momento che può essere sufficiente la forma orale del consenso, eccezion fatta per i casi in cui la legge preveda espressamente la forma scritta.
Il requisito fondamentale per la validità del consenso rimane nella comprensibilità e nella completezza effettiva dell'informazione resa dal sanitario al suo assistito.


Fonte: Sentenza commentata dal sito



 

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