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Corso Dermatologia Legale

L’errore e la colpa professionale in Dermatologia
V. Cirfera, Copertino (LE)

Coordinatore AIDA–GIDEL, Gruppo Italiano Dermatologia Legale


 

La diagnosi in oncologia dermatologica non sempre è agevole, pur potendo lo specialista disporre dell’immediata percezione morfologica delle lesioni.

L’errore dermatologico si può verificare soprattutto nel momento della diagnosi precoce; meno frequentemente nella diagnostica, più agevole ed immediata, di neoplasie cutanee in fase di stato.

Le insidie diagnostiche si celano nelle forme tumorali maligne di recente insorgenza, non chiaramente evidenti all’esame clinico obiettivo, che dopo una prima fase di sviluppo, inizialmente misconosciuta e apparentemente non eclatante, assumono poi un’ evoluzione localmente invasiva.

Nei casi che presentano una obiettiva difficoltà diagnostica, è comunque prudente chiedere l’ausilio di figure professionali più esperte, o rivolgersi a centri specializzati in strutture sanitarie, dotate di idonea strumentazione diagnostica.

I problemi medico–legali maggiori sono correlati all’omissione o al ritardo della diagnosi di melanoma, ovvero ad errore di diagnosi differenziale con altre tipologie tumorali.

In ambito dermo–oncologico, un’incertezza diagnostica iniziale, dovuta a sottovalutazione, ad insufficienza o incompletezza dei dati disponibili, o comunque ad una effettiva difficoltà, rappresenta spesso una condizione parafisiologica, nella comune attività medica di ogni giorno.

In ogni caso, il medico che non giunga subito a delle conclusioni diagnostiche, viene spesso sottoposto a delle critiche severe, ancorché ingiuste, da parte dell’ammalato stesso e soprattutto dei suoi congiunti.

Il contenzioso inizia quasi sempre in questa fase e può concretizzarsi successivamente, qualora l’incertezza, scusabile delle prime fasi, persista per insufficienti conoscenze tecnico-scientifiche del medico (imperizia) o per inescusabile trascuratezza (negligenza) e/o avventatezza del suo comportamento (imprudenza).

Per ridurre i rischi, il comportamento del sanitario deve essere efficiente ed efficace, ottemperando a quanto disposto dall’art. 1176 del codice civile.

Se la colpa e la responsabilità presuppongono un errore, non tutti gli errori sono comunque sintomatici di colpa e produttivi o forieri di responsabilità. Saranno presentati alcuni casi emblematici d’errore oncologico, soffermandosi però anche sulle evenienze di esclusione della colpa professionale, per ricorrente negligenza del paziente

L’errore diagnostico del dermatologo è invece inescusabile, anche in ambito civile, nel caso in cui la diagnosi, (ad es. melanoma in fase avanzata, soprattutto di aspetto nodulare e ulcerato), sia facile.

A questo tipo di errore, per forza di cose, farà seguito quello di prognosi, di follow up e di terapia.

L’ errore diagnostico in dermatologia oncologica suscita reazione legale, per violazione di un diritto costituzionalmente e giuridicamente garantito, quando da un comportamento medico scaturisce, in nesso causale efficiente, un danno ingiusto alla persona, raffigurabile in una lesione dell’integrità psico-fisica della stessa, fino all’exitus.

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Giovedì 18

Venerdì 19

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