barra1

Chirurgia estetica: eventi avversi, complicanze o malpractice?
P. F. Cirillo, G. Sabatini

SIDEC


 

Con la sentenza Cassazione, 8 maggio 1998, n. 4677 la Suprema Corte fa giustizia di frettolose e poco apprfondite asserzioni circa la natura del “danno estetico”.

La nozione di “danno estetico” sorse in un’epoca nella quale l’ applicazione rigorosa della teoria della risarcibilità della lesione solo in caso di riduzione della capacità di lavoro, risultava insufficiente in caso di lesioni deturpanti.

Infatti sarebbe stato oltremodo problematico negare l’esistenza di un danno sì evidente e sì avvilente come uno sfregio sul volto; nel contempo, però, sarebbe stato oltremodo problematico affermare che lo sfregio al volto avrebbe ridotto la capacità di produrre reddito, ad esempio, del minatore o del pescatore.

Oggi, sebbene possa considerarsi ormai acquisito il principio della sussunzione del danno estetico nel danno biologico, e ancor di più, nel danno esistenziale, diversi sono i metodi adottati dai giudici, per pesare adeguatamente il pregiudizio estetico nella liquidazione del danno biologico.

I problemi nascono nell’ambito della Chirurgia estetica, in quanto, nonostante molte cose siano cambiate, rimangono vestigia del vecchio concetto che dava una presunzione di colpa al chirurgo plastico solo per il fatto di aver intrapreso, su una regione sana, un’operazione che comporta rischi.

L’obbligazione di risultato ancora preteso in ambito giurisprudenziale, da tale branca, ed il comune sentire, che pretende che la chirurgia estetica dia miglioramenti garantiti, senza rischi o complicazioni, rende il panorama preoccupante e grottesco.

Gli Autori mostrano casi da discutere con la plateai.

Martedì 16

Mercoledì 17

Giovedì 18

Venerdì 19

Sabato 20

Poster

 

SALA PLENARIA

 

SALA PLENARIA

 

SALA PLENARIA

 

SALA A

 

SALA B

 

SALA C

 

SALA PLENARIA

 

SALA A

 

SALA B

 

SALA PLENARIA

 

POSTER