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Peeling chimici: rischio ed implicazioni medico-legali
G. Labrini, Parma – V. Cirfera, Copertino (Le)

Coordinatori Nazionali AIDA-GIDEL (Gruppo Italiano Dermatologia Legale)


 

L’incremento assoluto degli interventi estetici negli ultimi anni è correlato all’aumento relativo del rischio medico (RM) e medico–legale (RML) in materia, e quindi all’aumentata probabilità di eventi avversi, causati nella prima evenienza (RM) da fattori non imputabili all’operatore e nella seconda (RML) da comportamenti colposi o dolosi di questo ultimo.

I peeling chimici rappresentano uno degli interventi dermo-estetici ambulatoriali più richiesti ed eseguiti, per cui è interessante analizzare i parametri che ne influenzano l’ottimale riuscita e i criteri valutativi di giudizio, in caso di eventuale errore colpevole dell’operatore, cagionante danno ingiusto alla persona.

La prestazione d’opera professionale nei peeling risente essenzialmente:

  • della condotta del sanitario, (valutata in base all’art. 1176 del codice civile),
  • dell’effettiva collaborazione del paziente
  • della complessità tecnica, nella fattispecie correlata alla insidiosità o rischiosità d’esecuzione, secondo quanto previsto, per analogia, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione – Sezione III Civile, n° 10297 – 12 – Febbraio – 28 maggio 2004, così riassumibile: “Il margine di rischio dell’intervento può essere considerato un elemento di valutazione della sua particolare difficoltà, ferma restando l’esigibilità della massima diligenza da parte del prestatore d’opera”.

Si propone quindi una classificazione valutativa dei peeling, sulla base della loro difficoltà intrinseca, in se e per se considerata, a prescindere dall’abilità, dalla competenza tecnica, dall‘esperienza, dalla prudenza e dalla diligenza professionale dell’operatore, indipendentemente dall’entità del danno potenzialmente scaturibile da una non perfetta esecuzione.

Tale valutazione è finalizzata alla corretta applicazione, in ambito giudiziario, dell’art. 2236 del codice civile, secondo cui “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave e inescusabile”.

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

  1. Barni M.: Diritti-Doveri.Responsabilità del medico:dalla bioetica al biodiritto, 1999. Giuffrè ed., Milano
  2. Fiori A.: Medicina legale della responsabilità medica. 1999. Giuffrè ed., Milano
  3. Labrini G.: Dermatologia e Medicina Legale. Atti del XIII Congresso Nazionale AIDA, 110-111. Trieste, 22-26 Giugno 2004..
  4. Labrini G.: Responsabilità professionale: nozioni e concetti chiave. Atti del XIV Congresso Nazionale AIDA, Catania, 6-10 Settembre 2005.
  5. Cirfera V.: Aspetti medico-legali degli interventi estetici ambulatoriali. Atti del XIV Congresso Nazionale AIDA, Catania, 6-10 Settembre 2005.

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