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         Con una sentenza depositata il 7 Dicembre 2005 la Corte di Cassazione (IV Sez. Pen.) ha ritenuto che 
				 la individuazione del nesso di causalità relativamente all'accertamento della responsabilità medica 
				 avvenga attraverso una interpretazione più restrittiva dello stesso.NESSO DI CAUSALITÁ ED EVITABILITÁ DEL DANNO
 Sentenza della Corte di Cassazione IV Sez. Penale
 
 
 Muovendo dal consolidato orientamento posto dalla sentenza delle Sezioni Unite "Franzese" n. 30328 
				 del 2002, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità che il nesso di causalità tra la condotta 
				 inadeguata del medico e l'evento lesivo sia dimostrato in ogni specifico caso 
				 e "oltre ogni ragionevole dubbio" sulla base di principi scientifici (c.d. leggi di copertura) 
				 i quali possano con ragionevole grado di sicurezza dimostrare che se fosse stata tenuta una determinata 
				 condotta la morte del paziente sarebbe stata scongiurata.Il Giudice di Legittimità ha così 
				 annullato una sentenza  d'appello che condannava tre medici ospedalieri colpevoli, secondo 
				 l'accusa, di aver causato la morte di una paziente omettendo di eseguire controlli su determinati 
				 parametri fisiologici, di provvedere ad un giusto monitoraggio laboristico e strumentale, 
				 nonché di trasferire la donna in una struttura più adeguata. La sentenza di Appello 
				 pur rifacendosi all'orientamento posto dalla precitata sentenza "Franzese", non corroborava 
				 il suo convincimento attraverso adeguati e consolidati principi scientifici, i quali soltanto possono 
				 con "ragionevole grado di sicurezza" dimostrare se la morte di un paziente possa o meno essere evitabile.
 
 Fonte: Tribunale del medico - Studio Albanese
 
 Commento del sito
 La condanna penale del medico non può prescindere dalla dimostrazione certa della sua colpevolezza. 
				Il caso contrario costituirebbe un'ingiustizia tale da mettere in serio pericolo lo sviluppo e il 
				perfezionamento  della medicina a favore dei sofferenti.
 
 
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