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NEWS (04/02/2006)

NESSO DI CAUSALITÁ ED EVITABILITÁ DEL DANNO
Sentenza della Corte di Cassazione IV Sez. Penale


Con una sentenza depositata il 7 Dicembre 2005 la Corte di Cassazione (IV Sez. Pen.) ha ritenuto che la individuazione del nesso di causalità relativamente all'accertamento della responsabilità medica avvenga attraverso una interpretazione più restrittiva dello stesso.
Muovendo dal consolidato orientamento posto dalla sentenza delle Sezioni Unite "Franzese" n. 30328 del 2002, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità che il nesso di causalità tra la condotta inadeguata del medico e l'evento lesivo sia dimostrato in ogni specifico caso e "oltre ogni ragionevole dubbio" sulla base di principi scientifici (c.d. leggi di copertura) i quali possano con ragionevole grado di sicurezza dimostrare che se fosse stata tenuta una determinata condotta la morte del paziente sarebbe stata scongiurata.Il Giudice di Legittimità ha così annullato una sentenza d'appello che condannava tre medici ospedalieri colpevoli, secondo l'accusa, di aver causato la morte di una paziente omettendo di eseguire controlli su determinati parametri fisiologici, di provvedere ad un giusto monitoraggio laboristico e strumentale, nonché di trasferire la donna in una struttura più adeguata. La sentenza di Appello pur rifacendosi all'orientamento posto dalla precitata sentenza "Franzese", non corroborava il suo convincimento attraverso adeguati e consolidati principi scientifici, i quali soltanto possono con "ragionevole grado di sicurezza" dimostrare se la morte di un paziente possa o meno essere evitabile.


Fonte: Tribunale del medico - Studio Albanese

Commento del sito
La condanna penale del medico non può prescindere dalla dimostrazione certa della sua colpevolezza. Il caso contrario costituirebbe un'ingiustizia tale da mettere in serio pericolo lo sviluppo e il perfezionamento della medicina a favore dei sofferenti.



 

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