Danno estetico preesistente
Se il danno č preesistente all'opera del medico e si sarebbe comunque verificato,
l'eventuale errore del sanitario non comporta un risarcimento.
Se c'č un danno estetico preesistente, e questo per giunta č molto
grave, non č lecito ottenere un risarcimento per un eventuale aggravamento, se la condotta
del sanitario non ha avuto effettiva incidenza.
Questo, all'incirca, č stato il pronunciamento del Tribunale di Pescara che ha respinto
la domanda di risarcimento avanzata da una paziente nei confronti di un Ente Ospedaliero.
La paziente aveva riportato, in seguito di una caduta, una ferita ad una gamba per cui
era stata soccorsa presso un Ente Ospedaliero, ove i sanitari avevano suturato
la ferita senza perņ assicurare un adeguato drenaggio. Per questo motivo la ferita
si era infettata costringendo i sanitari ad un intervento chirurgico. Aveva chiesto quindi
un risarcimento per il danno permanente che sarebbe derivato dall'errore medico a cui era
conseguito il secondo intervento.
Il Tribunale invece considerava che "con riferimento alla domanda
volta al riconoscimento di un danno da invaliditą permanente, ... non vi č convincente
prova che detto secondo intervento abbia contribuito ad aggravare le conseguenze estetiche e
funzionali dell'attrice derivanti dal pregresso sinistro". Infatti nella consulenza
d'ufficio "non vi sono elementi dai quali potersi desumere, con apprezzabile grado
attendibilitą che per l'attrice, in assenza del successivo intervento, le conseguenze
negative, sotto il profilo della invaliditą permanente, sarebbero state apprezzabilmente minori".
Infatti risultava (e i magistrati hanno sottolineato la circostanza) che le lesioni subite in
occasione della caduta erano gią di notevole entitą (ferita lacero contusa con interessamento muscolare)
gią di per sč idonea a cagionare esiti cicatriziali e modeste alterazioni della sensibilitą. Per questo
motivo l'Ospedale veniva condannato al solo risarcimento dei danni da invaliditą temporanea e parziale
conseguenti al secondo intervento; veniva respinta la richiesta di risarcimento del danno permanente.
I magistrati hanno applicato, nella circostanza, i canoni consolidati della medicina legale: perchč ci sia
diritto ad un risarcimento, devono coesistere due elementi: la colpa dell'agente, e il danno subito dalla
vittima come conseguenza della condotta colposa. Benchč i sanitari avessero errato in occasione del
primo intervento, avendo omesso un adeguato drenaggio della ferita, (esisteva quindi l'elemento della colpa),
l'intervento riparatore non aveva causato, di per sč, alcun danno permanente in quanto gli esiti menomativi
sarebbero stati ugualmente presenti, presumibilmente nella stessa misura, anche senza l'errore dei sanitari.
Errare, quindi, non comporta automaticamente l'obbligo risarcitorio se non c'č dimostrato nesso
di causalitą tra l'errore e gli esiti peggiorativi.
Fonte: studiocataldi.it
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