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Archivio NEWS

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06/08/2009 N° viste: 5641

Il danno alla vita sessuale ed il danno estetico, la precisazione della Corte di Cassazione con la sent. 13547/09


Con questa sentenza la Corte di Cassazione chiarisce un aspetto importante circa la liquidazione del danno alla vita sessuale e di quello estetico rispetto al danno biologico.

La questione, infatti, affrontata, riguardava un procedimento in cui i Giudici di Appello riconoscevano, a titolo di danno biologico, una somma di danaro respingendo la richiesta di liquidazione del danno alla vita sessuale e di quello estetico sull’assunto che non vi fosse la prova di uno stato depressivo persistente conseguente all’intervento operatorio.

I Giudici della Corte d’Appello, quindi, includevano, così come era già avvenuto in altre sentenze, il danno da attività sessuale nell’alveo del danno biologico. Così facendo, gli stessi escludevano la liquidazione di un separato danno rispetto al danno biologico che in dottrina ed in giurisprudenza è stato definito come esistenziale.

In punto di prova, giova segnalare che, l’alterazione psichica che parte attrice assumeva agli atti di aver subito come conseguenza dell’intervento effettuato, veniva definita come “disturbo d’ansia”. Tale disturbo non risulterebbe, quindi, idoneo ad integrare un danno psichico, posto che non vi sarebbe la “compromissione patologica dell’integrità psichica”.

Secondo la Cassazione la motivazione della Corte territoriale non può dirsi adeguata ai criteri di analiticità, complessità e completezza richiesti dalla definizione legislativa accolta dalla SS. UU. della Corte di Cassazione.

La Cassazione, inoltre, ricorda che il diritto alla sessualità fu inquadrato da una sentenza della Corte Costituzionale del 1987 n. 561 quale diritto inviolabile della persona essenziale per l’espressione e lo sviluppo della stessa. Ciò che importa sottolineare è che la Cassazione, con questa sentenza, rileva che certamente la riduzione della sessualità costituisca un danno biologico, ma che unitamente a questo danno la compromissione psichica della sessualità medesima debba intendersi come danno autonomo e che, conseguentemente, va liquidato in via equitativa.

Certamente, questa sentenza è condivisibile nel tentativo di spiegare e chiarire agli operatori del diritto, in un momento come questo in cui vige sicuramente una certa confusione in tema di danno non patrimoniale, l’opportunità di valutare in ogni caso, ogni singola componente del danno per stabilire, se lo stesso, possa dirsi ricompreso nel danno da integrità psicofisica, oppure debba considerarsi autonomo rispetto al danno biologico e, quindi, liquidato separatamente.

Fonte: studio legale naso


 

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