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Archivio NEWS

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09/02/2007 N° viste: 4829

CASSAZIONE:
No ad un ulteriore indennizzo per danno esistenziale

In una interessante sentenza la Corte di Cassazione (III sez. civ.) ha rigettato l'istanza di una paziente sottoposta ad intervento presso una casa di cura privata, ed a seguito del quale aveva riportato gravi inestetismi, specificando che, nella liquidazione del danno alla salute, non è ammissibile una duplicazione del risarcimento sotto la categoria generica del "danno esistenziale".
Liquidato il "danno biologico", non può dunque essere richiesto un ulteriore indennizzo per "danno esistenziale", in quanto nella stima del primo rientra la "perdita della capacità di produrre reddito", concetto questo che non differisce dal "danno estetico" o dal "danno alla vita di relazione".
La sentenza in esame riferisce inoltre circa l'adeguata commisurazione dell'importo da parte del Giudice di merito, richiamando i principi già delineati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1712 del 1995, relativamente alla tecnica degli interessi compensativi, determinando un tasso medio del 7 per cento. La Suprema Corte coglie inoltre l'occasione per confermare il principio della responsabilità in solido del medico e della casa di cura, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

CORTE DI CASSAZIONE
(sez. III civile, sent. n. 23918 del 9 novembre 2006)


Fonte: Studio Albanese


 

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