CORTE di CASSAZIONE - IV SEZIONE PENALE
Sentenza n. 38852 / 2005
La mancata acquisizione di consenso scritto non concretizza una condotta colposa.
Testo
La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e' una norma cogente, ma
ha la mera finalita' di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il
paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo' essere imposta), non puo' ritenersi
negligente. Ne consegue che il rifiuto scritto all'invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o
a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e' altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale
invito sia stato formulato, con precisazione della necessita' dei detti interventi; tuttavia la prova
di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo' essere fornita diversamente, fermo
restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all'attendibilita' delle dichiarazioni sia sotto
il profilo soggettivo che oggettivo.
Fonte: Diritto Sanitario
Commento del sito
L'omissione facoltativa della forma scritta del consenso non esime il sanitario dal corretto adempimento
di tale istituto giuridico, costituente preciso obbligo del medico nell'ambito della prestazione d'opera
professionale.
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