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NEWS (12/12/2005)

CORTE di CASSAZIONE - IV SEZIONE PENALE
Sentenza n. 38852 / 2005


La mancata acquisizione di consenso scritto non concretizza una condotta colposa.


Testo

La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e' una norma cogente, ma ha la mera finalita' di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo' essere imposta), non puo' ritenersi negligente. Ne consegue che il rifiuto scritto all'invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e' altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessita' dei detti interventi; tuttavia la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo' essere fornita diversamente, fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all'attendibilita' delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.


Fonte: Diritto Sanitario


Commento del sito

L'omissione facoltativa della forma scritta del consenso non esime il sanitario dal corretto adempimento di tale istituto giuridico, costituente preciso obbligo del medico nell'ambito della prestazione d'opera professionale.



 

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