UN MODULO PRESTAMPATO E GENERICO NON E' NEMMENO UN INDIZIO DEL CONSENSO INFORMATO
Trib. Forlì, Sez. dist. Cesena, 21 giugno 2007, n. 209
Anche se l'intervento chirurgico è stato eseguito correttamente, sussiste la
responsabilità (contrattuale) dei sanitari in mancanza il consenso informato,
in quanto il trattamento medico prestato senza consenso viola gli artt. 32 e 13
della Costituzione.
La sentenza è tuttavia interessante sotto il profilo probatorio; fermo restando che l'onere della prova
di avere fornito un valido consenso informato è a carico dei sanitari convenuti, il Tribunale
di Forlì chiarisce che la sottoscrizione di un modulo prestampato e generico, senza riferimenti
specifici al caso concreto, non costituisce nemmeno un indizio al riguardo; la sentenza è
interessante anche sotto il profilo del danno, perché il Tribunale di Forlì, in linea con il pensiero
dottrinale prevalente e costante giurisprudenza, afferma che, in mancanza di un consenso informato
valido, è risarcibile l'intero danno subito dal paziente e non il solo danno derivante dalla violazione
del diritto all'autodeterminazione.
Fonte: www.personaedanno.it
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