TRIBUNALE di MONZA
Quando l'errore non è al medico imputabile, secondo le conclusioni della C.T.U.
Lo strumento processuale della C.T.U. può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera
come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso
il ricorso a determinate cognizioni tecniche. Nel caso specifico la relazione del consulente tecnico
ha consentito di acclarare un evidente profilo di responsabilità del personale ausiliario e,
più segnatamente, della infermiera professionale incaricata di porre
la "piastra indifferente" a contatto della coscia destra della paziente.
Più precisamente, è stato ravvisato un profilo di negligenza dell'ausiliaria consistito
nell'aver causato l'ustione in conseguenza del
"posizionamento non corretto del braccio destro lungo il corpo della paziente" con esclusione
di qualsivoglia responsabilità professionale dei chirurghi e dell'anestesista che eseguirono
l'intervento di rinosettoplastica sulla paziente considerato che l'infermiera
professionale "deve essere in grado di eseguire correttamente i compiti, di sua
pertinenza, che gli vengono affidati dai medici".
Fonte: Avv. Ennio Grassini - dirittosanitario
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