CORTE di CASSAZIONE - violazione del consenso informato - obblighi del medico e conseguenze
Nel caso in cui il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche ed i rischi dell'intervento, e
questo non riesca per circostanze non dipendenti da colpa del medico, quest'ultimo potrą essere condannato a risarcire
il danno patito dal paziente, consistito nel peggioramento delle sue condizioni di salute, soltanto ove
il paziente stesso alleghi e dimostri che, se fosse stato informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe
verosimilmente rifiutato di sottopor visi, residuando, altrimenti, la risarcibilitą del danno conseguenza,
ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione.
Sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010 (Sezione Terza Civile)
Fonte: dirittosanitario.net
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