Collaborazioni | Temi | Sezioni | Casi Pratici | News | Link | Home
 
Archivio NEWS

Archivio News

23/01/2007 N° viste: 5075

Cassazione, multe ai medici che non avvertono pazienti del 'colpo di sonno' da farmaci


La Suprema Corte: i camici bianchi devono mettere per iscritto l'avvertimento nel ''foglio di dimissioni''

Rischiano una multa salata i medici che, pur somministrando ai pazienti medicinali che come effetti collaterali inducono sonnolenza, dimenticano di avvertirli del possibile 'colpo di sonno'.
Non solo: i camici bianchi non sono tenuti ad una semplice comunicazione verbale ma, sottolinea la Corte di Cassazione, devono mettere per iscritto l'avvertimento "nel foglio di dimissioni". Diversamente, in caso di incidente sopravvenuto ai danni del paziente inconsapevole che ha assunto il farmaco, possono essere chiamati a rispondere per il reato di lesioni colpose. Lo sottolinea la Quarta sezione penale (sentenza 1025) che si è occupata della vicenda di un medico di Pronto soccorso presso l'ospedale civile di Gorizia, Giorgio C., condannato in primo e in secondo grado (con una riduzione della provvisionale concessa) per lesioni colpose ad un mese di reclusione, sostituito da una multa di 1.140 euro, oltre al risarcimento danni, in solido con la Asl, nei confronti di Dario S., un uomo che si era presentato al pronto soccorso "lamentando un malore diagnosticato come cardiopalmo tachiaritmico". Il medico gli aveva somministrato un tranquillante, l''En' da 5 mg, che come "possibili effetti collaterali dava il colpo di sonno".
Consigliabile, dunque, "non mettersi alla guida per almeno dodici ore". L'avvertimento che era bene non mettersi alla guida perché il farmaco provocava tra gli altri effetti "sedazione", si legge nella sentenza, "non era contenuto nel foglio di dimissioni consegnato al paziente" e così Dario S., appena dimesso, si era messo al volante e, "colto da un colpo di sonno, invadeva la opposta corsia della strada, entrando in collisione con un'altra autovettura e riportando lesioni gravi". Sulla "responsabilità del medico", il cui ricorso è stato accolto dalla Cassazione solo parzialmente relativamente alla richiesta di una "integrazione probatoria" poiché era emerso che il paziente era un "cattivo guidatore", gli 'ermellini' non hanno avuto nulla da eccepire rispetto ai colleghi della Corte d'appello di Trieste, settembre 2005, e hanno messo nero su bianco che era compito del dottor Giorgio C. "mettere al corrente il paziente" degli effetti collaterali del farmaco.


Fonte: studiocataldi.it


 

Copyright © 2005-2015 DermatologiaLegale.it - All rights reserved     •     privacy policy     •     cookie policy