| Definizione 
 Nel linguaggio comune
 
 Il termine "responsabilità" indica il "rispondere in prima persona o dare una motivazione congrua 
			del proprio operato, al di là se esso abbia comportato o meno un effetto negativo.
 
 In termini legali
 
 il problema si pone qualora tale comportamento produca un danno ingiusto a terzi, attraverso un'azione 
			illecita (errore medico) intenzionale  (dolosa) o casuale ed involontaria (colposa). In tal caso il 
			soggetto responsabile è punibile attraverso la rifusione del danno causato sopportandone  le conseguenze 
			stabilite dalla legge.
 
 
 Aspetti sociali del problema
			 (considerazioni personali)
 
 In Italia, come nel resto del mondo, stanno aumentando vertiginosamente i casi di richiesta di risarcimento 
			per responsabilità del medico, per lo più a causa di errori commessi durante l'esercizio professionale ed 
			etichettata dai mass media come " malasanità". Ciò pone la classe medica tutta in forte sentimento d'imbarazzo 
			se non addirittura di difensiva soprattutto dalle accuse ingiuste ed infondate. Nessuna disciplina medica è 
			esclusa, sia pur con i dovuti distinguo. Fino a pochi anni or sono il problema era vissuto abbastanza 
			distaccatamente dalla maggior parte dei medici in quanto agli onori della cronaca balzavano solo pochi 
			casi coinvolgenti per lo più colleghi anestesisti, chirurghi generali e plastici e soprattutto ginecologi, 
			ecc. Purtroppo, man mano, nel mirino delle denuncie si sono aggiunte anche altre figure professionali 
			e in ultimo anche i medici di famiglia, da sempre amati e "riveriti" dal paziente. A fronte di continui 
			affinamenti e miglioramenti diagnostico-terapeutici raggiunti dal progresso scientifico, aumentano sempre 
			più le richieste di intervento e prestazioni professionali del medico e con esse anche i casi di responsabilità 
			medica. Le ragioni possono essere ricercate oltre che nell'aumento numerico delle malattie, soprattutto 
			nell'allungamento della vita media, nella maggiore sensibilità della società verso i problemi sanitari e 
			nella maggiore consapevolezza del diritto alla salute così come è inteso dall'O.M.S. 
			(benessere psico-fisico quali-quantitativo).
 
 
 Forme di responsabilità
 
 Responsabiltà Morale o etica:
 scaturisce da un cattivo rapporto medico-paziente che porta quest'ultimo a rivalersi sul primo il cui 
			comportamento è ritenuto "sgarbato" nella migliore delle ipotesi.
 
 Responsabilità deontologica o etico-professionale:
 deriva da un comportamento disdicevole a scapito del giuramento fatto in sede di laurea e del codice 
			deontologico. L'inosservanza di essi può dare adito a provvedimenti sia disciplinari da parte dell'Ordine 
			dei medici sia da parte dell'ente di appartenenza 
			(art. 69, art. 72 e 73 del codice deontologico del medico - C. D.)
 
 Responsabilità Disciplinare:
 si configura quando il medico non osserva un contratto di lavoro
 
 Responsabilità amministrativa:
 è conseguente a violazione di norme amministrative e doveri d'ufficio e può prevedere riduzione di stipendio, 
			ripercussioni negative sulla carriera professionale ecc.
 
 Responsabilità di risultato:
 è una forma molto attuale e comune agli assetti aziendali moderni scaturendo dal non raggiungimento di  
			un obiettivo  produttivo previsto e facilmente conseguibile.
 
 Responsabilità legale o giuridica:
 è l'oggetto della presente relazione.
 
 
 Forme pratiche di responsabilità professionale (classificazione personale)
 
 
			Commissive (errore medico)
						malpracticeiter diagnostico-terapeutico personali non validati ed errati nei tempi e nei modianomalie dell'interazione medico-paziente e medico-infrastruttura in cui si operaovertreatment (terapie non necessarie e dannose) 
 Omissive (inerzia nel non agire)     
						Deficit operativo (mancato intervento o intervento limitato)Deficit informativo ( mancanza d'informazione o suo deficit)Deficit di consenso (assenza di richiesta di consenso o richiesta anomala)Omissione di aiuto e soccorsoInadempienza di un obbligo contrattuale e per legge 
 Disattentive
						Disattenzione legge sulla privacy
												violazione della tutela  dei dati personali Violazione del segreto professionale 
 Obbligative
						Deficit di risultati ( in estetica, in odontoiatria e…)  
 
 Ambiti giuridici
 
 La responsabilità legale  può essere inquadrata essenzialmente in due ambiti giuridici 
			a seconda della sua strutturazione:
 
 
			Ambito civile: ripercussione sul patrimonio Ambito penale: estremi di reato Può essere inoltre soggettiva e/o oggettiva.
 
 
 A. RESPONSABILITA' CIVILE
 
 Definizione
 
 Consiste nell'obbligo di risarcire un danno alla persona per un comportamento illecito nei suoi confronti 
			derivante, essenzialmente ed in modo immediato e diretto, da un "mancato adempimento" o da un'inesatta 
			esecuzione di un'obbligazione o impegno derivante da un contratto fra le parti o previsto dalle norme 
			giuridiche della legge.
 
 L'art. 1218 del c.c. così recita:
 
 "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se 
			non prova che l`inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante 
			da causa a lui non imputabile".
 
 La responsabilità si concretizza per un "errore" nello svolgimento (resp. commissiva) o nella non 
			esecuzione (resp. omissiva) di un'attività diagnostico-terapeutica avente il fine reale o potenziale 
			di tutelare il "bene salute" garantito dall'art. 32 della Costituzione Italiana.
 
 Art. 32 della Costituzione Italiana:
 
 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 
			e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
			sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
			dal rispetto della persona umana"
 
 Danno alla Persona (si veda il tema specifico)
 
 
 Illecito civile
 Consta di tre componenti, oggettivi i primi due e soggettivo il terzo.
 
 
			Nell'ambito del diritto civile la responsabilità assume tradizionalmente due forme o specie:Il fatto materiale: evento dannoso causato efficientemente da una condotta pregiudizievole, 
			commissiva od omissiva.L'antigiuridicità :  un fatto contraddice una norma legale
			
			
			Il Danno ingiusto e' quel danno dovuto ad un fatto illecito che causa conseguenze 
			negative e menomative sulla validità della persona (lesione di un diritto dell'uomo come la salute) 
			e solo in questo caso il risarcimento è dovuto.
 
 Danni non risarcibili (danni non ingiusti e danni con giustificazione d'operato)
 
 
 
			legittima difesa (art. 2044 c.c.) stato di necessità (art. 2045 c.c.) Esempi pratici classici rinomati
 
 
 
			tra due feriti si soccorre il più grave se quest'ultimo ha possibilità di sopravvivere; 
         si soccorre il meno grave se l'altro non ha possibilità di vita (omissione di soccorso giustficata)l'amputazione di un arto affetto da patologia vascolare progressivamente pericolosa per la vita (gangrena) 
			ha lo scopo ultimo di evitare la morte del pazienteil trattamento sanitario obbligatorio (TSO) limita la libertà personale ma lo si fa per prevenire 
			guai peggiori, perché chi lo riceve può essere pericoloso per se e per gli altri (tra i due mali 
			si sceglie il minore)La colpevolezza: un atteggiamento psicologico e volontario è trasgressivo verso una legge 
			
			 
			Essa presuppone la capacità di intendere e volere (art. 2046 c.c.) per cui rappresenta un limite 
			alla responsabilità (art. 42 c.p.) ed è dovuta a dolo o a colpa.
 
 
 
			Dolo: l'azione è voluta e l'evento è voluto e preveduto secondo intenzioneColpa: l'azione è voluta ma non l'evento ( contro intenzione) che tuttavia era 
			prevedibile (condotta imprudente di un chirurgo che nell'operare un paziente gli recide un'arteria causandogli 
			la morte, o in R.C.A la condotta imprudente di un automobilista che travolge un pedone)  Nesso di causalità
 occorre che la condotta colposa abbia causato il danno in modo efficiente (causa - effetto: taglio un arteria 
			e il paziente muore)
 
 
 Il grado della colpa
 
 Lievissima:
 ricorre nel caso in cui il sanitario commetta  un errore in una situazione diagnostica e clinico-terapeutica 
			alquanto difficoltosa e complessa; l'intervento e/o la prestazione  professionale richiede notevole abilità 
			e comporta un largo margine di rischio.
 
 Lieve:
 se si commette un errore medico in un caso di media difficoltà, risolvibile con diligenza propria di ogni 
			uomo di media capacità.
 
 Grave:
 se non si usa la diligenza comune a tutti e quindi non si riesce a venire a capo neanche dei 
			più banali problemi di facile risoluzione. Colpa grave significa aver mancato di osservare le fondamentali 
			regole scientifiche e di prudenza richieste al professionista medio che si possono considerare acquisite 
			alla scienza e alla pratica , così da costituire il suo necessario corredo culturale e di esperienza. 
			E' una colpa inescusabile.
 
 
 La condotta colposa può assumere due precise forme:
 
 
 
			colpa generica:propria delle prestazioni sanitarie, dovuta a negligenza (disattenzione, 
			trascuratezza, dimenticanza, svogliatezza) o imprudenza (avventatezza, insufficiente ponderazione, omissione 
			di cautela) o imperizia (scarsa preparazione specifica) "contrarie tutte e tre alle buone regole di 
			comportamento" professionale.
colpa specifica:dovuta a violazione della legge.
 
 
 
 - contrattuale
 - extracontrattuale
 
 
 
 Responsabilità contrattuale
 
 Siamo nel campo delle professioni intellettuali disciplinate dagli artt. 2229 e seguenti, 
			fino al 2238 del c.c.
 
 Art. 2229 c.c.
 
 "La legge determina le professioni intellettuali per l`esercizio delle quali è necessaria 
			l`iscrizione in appositi albi o elenchi……"
 
 Tra medico e paziente si costituisce un contratto d'opera intellettuale regolata  - dall'art. 1218 del C.C.ed 
			in virtù del quale il sanitario si impegna ("obbligo") a curare il proprio paziente (accordo contrattuale) 
			mediante la fornitura di tutti i mezzi o ausili necessari, scientificamente validati, al fine di guarirlo 
			dalla sua malattia o comunque necessari per aiutarlo a risolvere un suo problema. L'obbligo riguarda quindi 
			i mezzi e non i risultati.
 
 Inadempimento: è il momento cardine di tale specie di responsabilità e consiste nella disattenzione delle 
			obbligazioni  derivanti dal contratto. L'obbligo assunto dal medico è relativo alla prestazione d'opera 
			e all'utilizzo dei mezzi più appropriati per raggiungere il fine previsto. Non sussistono invece obblighi 
			di risultato, anche se le ultime tendenze della Corte di Cassazione sottolineano che la mancanza di 
			risultato è un indizio di inadempimento del medico.
 
 Art. 2236  c.c. Responsabilità del prestatore d`opera
 
 "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d`opera 
			non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. (c.c.1176)".
 
 Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera 
			intellettuale non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave, così non si mortifica l'iniziativa 
			del professionista col timore di giuste rappresaglie in caso di insuccesso e si mette a freno condotte 
			decisionali riprovevoli e non ponderate, che poi minano ingiustamente la serenità del medico. La complessità 
			della patologia o le condizioni ambientali di particolare urgenza o disagiatezza (luogo lontano da ambienti 
			attrezzati) oppure l'obiettiva complessità del quadro clinico in cui l'intervento si prospetta come 
			necessitante di maggiore apporto intellettuale e valutativo, limitano di certo la responsabilità.
 Al contrario nei casi  di semplice condotta, come ad esempio accade nella rimozione di un gesso per un 
			ortopedico, nel rilevare la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca per un medico generico, eseguire 
			l' A.B.C…. su un nevo pigmentato o trattare con crioterapia una piccola verruca per un dermatologo, 
			l'igiene dentale e sbiancatura per l'odontoiatra ecc., la responsabilità sussiste anche per errori minimi. 
			In questo caso il medico, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali professionali, è tenuto a una 
			diligenza tecnica esperta, soprattutto se è specialista, che non è quella generica che si richiede ad un 
			padre di famiglia (art. 1176, 2° comma, c.c.). In altre parole , se tra medico e paziente si è instaurato 
			un rapporto di natura contrattuale si applica il criterio della diligenza professionale che richiede al 
			medico di esercitare una diligenza superiore a quella dell'ordinario "buon padre di famiglia". L'inesperienza 
			medica non è una scusante in caso di errore o malpractice , ma un'aggravante. Infatti il medico è responsabile 
			anche per colpa lieve, nel caso in cui, nell'eseguire un intervento medico o chirurgico considerato per così 
			dire "banale", routinario, compie un errore imputabile alla sua scarsa preparazione specifica.
 
 Obbligo di mezzi e di risultati
 
 L'obbligo di curare le malattie del paziente è riferito solo alla fornitura dei mezzi, di diligenza e di 
			comportamento. In termini diversi si pone invece l'opera del chirurgo estetico, dell'odontoiatra e negli 
			ultimi anni, a nostro avviso, del medico che si interessa di estetica. In tal caso l'obbligo assunto nei 
			confronti del paziente è anche di risultati.
 
 Onere della prova di responsabilità
 
 Si possono avere due evenienze
 
 
 
			In caso di intervento banale
						 è a carico del/la paziente dimostrare che la prestazione era di facile esecuzione e nonostante 
						 ciò ha avuto un danno alla sua salute. Se ciò viene dimostrato il medico è responsabile nei confronti 
						 della paziente per imprudenza, negligenza ed imperizia in tutti i casi per dolo e/o colpa sia grave che lieve. a carico del medico è discolparsi qualora il danno non è da lui dipeso Commento:
 nei casi di facile e routinaria risoluzione esitati in un danno alla persona si presume, 
			di norma (art 2727 c.c.), la sussistenza di un'inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione 
			professionale, superabile solo adducendo, da parte del medico, una prova contraria, e cioè 
			"dimostrando che l'esito infausto è secondario a "sopravvenuti imprevisti ed imprevedibili eventi oppure 
			dalla preesistenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile con il criterio 
			dell'ordinaria diligenza professionale" (v. Cassazione nn. 5005/96, 6220/88, 6141/78).
 
 Art. 2727 c.c.
 
 "Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire 
			a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115)."
 
 
 In caso di intervento non routinario e di difficile esecuzione
						 è a carico del medico dimostare la difficoltà della prestazione e a carico del/la paziente 
						 è dimostrare l'errore del medico. Se ciò accade, quest'ultimo risponde per imperizia solo nel 
						 caso di dolo o colpa grave, per imprudenza e negligenza anche in caso di colpa lieve. 
 Riassumendo: caratteri distintivi della responsabilità contrattuale sono
 
 
			Forma tipica della professione medicaContratto tra medico e pazienteObblighi di mezzi e non di risultatiL'inadempimento di essi comporta responsabilità comunque 
 
 
 Responsabilità Extracontrattuale o Aquiliana (da lex aquilia - 286 aa.c.)
 
 Per prima ha introdotto l'obbligo del risarcimento per i danni causati a terzi indipendentemente 
			da un rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato ed  è regolata dall'art 2043 del c.c.:
 
 "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha 
			commesso il fatto a risarcire il danno".
 
 La responsabilità extra-contrattuale è quella forma che non sorge da un precedente rapporto contrattuale 
			tra medico e paziente, ma deriva dalla legge e si configura ogni qualvolta , in conseguenza di un fatto 
			illecito, si determini ad altri un danno ingiusto non conforme al diritto (non iure) e che lede un interesse 
			riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico (contra ius). Mentre nella contrattuale si stabiliva una 
			sorta d'accordo tra le parti (il paziente che va a visita dal medico) nella extra-contrattuale il rapporto 
			è libero e casuale.
 
 Affinché si verifichi responsabilità ci deve essere:
 
 
			comportamento doloso o colposo del medicodanno ingiusto alla persona, ossia non voluto, non aspettato nesso di causalità tra tale comportamento e evento dannoso 
 Onere della prova del danno
 è a carico del paziente danneggiato come recita l'art. Art. 2697 c.c:
 
 "Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne 
			costituiscono il fondamento" (Cod. Proc. Civ. 115).
 
 Concorso di responsabilità
 
 Nonostante le diversità palesi di fondo, entrambe le forme di responsabilità rispondono agli stessi criteri 
			d'indagine valutativa ed entrambe concorrono qualora una condotta leda non solo un diritto derivante 
			da un contratto ma anche quelli tutelati dalla legge a prescindere da esso (principio del nemin laedere).
 
 
 
 Responsabilità civile soggettiva o diretta e oggettiva o indiretta
 
 nella prima si risponde in prima persona del proprio operato sia in privato che in ambiente pubblico e 
			nella seconda si risponde dell'altrui, qualora ne si ha la direzione e la subordinazione.
 
 Art. 2049 c.c.
 
 "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro 
			domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti."
 
 
 
 B. RESPONSABILITA' PENALE
 
 È personale (art. 27 della costituzione) ed è regolata dall'art. 185 del cod. penale.
 
 Art. 185 c.p.
 
 "Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.Ogni reato, che abbia cagionato 
			un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, 
			a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui" (c.c.2043-2054).
 
 Rientrano in quest'ambito tutte quelle gravi azioni del medico (compresa la violazione del 
			segreto professionale) aventi gli estremi di un reato per aver generato lesioni invalidanti e 
			permanenti di natura psico-fisica alla persona sino alla morte.
 
 Distinguiamo le lesioni personali in tre categorie di entità, a seconda della prognosi 
			e della/e menomazione/i conseguitene:
 
 
			Lesioni minime o lievissime dell'integrità psico-fisica della persona (art. 590 c.p.) con prognosi 
			fino a 20 giorniLesioni lievi seguite da malattia di durata non superiore a 20 giorni Lesioni gravi: malattia superiore a 40 giorni con  pericolo di vita e postumi invalidanti permanenti parziali Lesioni gravissime con malattia insanabile ( perdita di un senso, grave difficoltà della favella, 
			deformazione o sfregio permanente del viso)  
 Richiami al codice penale
 
 Art. 43 c.p.: Elemento psicologico del reato
 
 il delitto:
 
 è doloso,
 o secondo l`intenzione, quando l`evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell`azione od omissione 
			e da cui la legge fa dipendere l`esistenza del delitto, è dall`agente preveduto e voluto come conseguenza 
			della propria azione od omissione;
 
 è preterintenzionale,
 o oltre l`intenzione, quando dall`azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso 
			più grave di quello voluto dall`agente;
 
 è colposo,
 o contro l`intenzione, quando l`evento, anche se preveduto, non è voluto dall`agente e si verifica a 
			causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini 
			o discipline.
 
 Nell'esercizio professionale il medico può incorrere in responsabilità penale se il suo comportamento 
			presenti gli estremi del reato.
 
 Lesioni personali colpose - Art. 590 c.p.
 
 "Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con 
			la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 "
 
 Omicidio colposo - Art. 589 c.p.
 
 "Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione 
			da sei mesi a cinque anni"
 
 Violazione del segreto professionale - Art. 622 c. p. e art. 9 codice deontologico
 
 Art 622 c.p
 "Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o 
			arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, 
			è punito se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno......
 Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126)".
 
 Art. 9 c.d.
 "Il medico  deve mantenere il segreto su tutto ciò che  gli  e' confidato o che può conoscere in ragione 
			della sua  professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo  sulle  prestazioni 
			professionali .....".
 
 In linea generale i requisiti della responsabilità penale nelle varie tematiche si avvicinano 
			a quelli della extra-contrattuale.
 
 
 1. La colpa
 In tema di valutazione della colpa del medico, quando questi debba risolvere problemi professionali 
			diagnostico-terapeutici complessi che possono portare facilmente ad esiti o quando debba agire con urgenza, 
			l'eventuale errore del medico, conducente a lesione personale o morte, può essere valutabile come la 
			extracontrattuale. Al contrario quando si operi selettivamente ed il caso sia di facile approccio e 
			risoluzione o quando ci sia negligenza o imprudenza , con risvolti lesivi per la vita si applicano le 
			valutazioni (di tale colpa ) ordinarie della responsabilità penale fermo restando che il medico deve sempre 
			adottare la massima diligenza e prudenza.
 (Cass. Pen. Sez IV , 29-09-97 n. 1693)
 
 2. Il nesso causale
 Nella dimostrazione del rapporto di causalità efficiente tra condotta ed evento, la giurisprudenza penale è 
			sostanzialmente allineata  a quella civile.
 
 condotte omissive
 
 Per l'art. 40 del codice penale il non impedire un evento che si aveva l'obbligo di 
			impedire equivale a causarlo, per cui il medico che non interviene in una situazione rischiosa commette 
			un reato ed è per esso responsabile perché una volta entrato in rapporto con il paziente ha l'obbligo 
			di tutelarlo in tutto e per tutto ai fini di garantirne l'integrità psico-fisica e la vita stessa. 
			Ovviamente anche qui la causalità deve essere efficiente ossia si deve dimostrare che l'omissione 
			è la causa di una lesione più grave di quella che si sarebbe avuta senza l'intervento. La Cassazione 
			penale propende sempre per avvalorare il nesso di causalità tra la condotta negligente del sanitario 
			che non è intervenuto e l'evento.
 
 
 
 CONSIDERAZIONI FINALI
 
 Dal quadro normativo e giurisprudenziale emerge una duplice esigenza:
 
 
			tutela della salutetutela dell'operato del medico 
 Gli autori del sito augurano a tutti i medici, che ogni giorno sono in prima linea  per dare sollievo alle 
			sofferenze umane,  di svolgere la propria  nobile attività con serenità e soprattutto senza timori o paure 
			per rappresaglie giudiziare  che talora possono essere infondate ed ingiuste.
 
 "L' agire umano è sempre limitato e incerto, e l'onnipotenza è, almeno per ora, un tratto che non 
			è caratteristico di questo mondo, anche per i medici."
 
 da: "Il giornale del medico di famiglia del n. 3 del settembre 2003 - : la responsabilità del medico 
			nei recenti sviluppi della giurisprudenza" Carlo Piana - Lorenzo Tamos
 
 
 
			
			Errare humanum est….Perseverare…. Diabolicum….
 
 
 Dott. Valerio Cirfera
 Avv. Giuseppe Nestola
 Avv. Cosimo Prete
 
 
 BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
 
 C. Puccini - Istituzioni di medicina legale - seconda edizione
 
 G. Cannavò - sub iudice - collana medico-giuridica - la responsabilità professionale del medico
 
 Carlo Piana - Lorenzo Tamos "Il giornale del medico di famiglia  n. 3 del settembre 2003: 
			la responsabilità del medico nei recenti sviluppi della giurisprudenza".
 
 
 
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