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Aspetti Normativo-Giuridici

STRALCI NORMATIVI SULLE DERMATOSI PROFESSIONALI E MALATTIE NON TABELLATE
di Gianluca Strafella

Nel presente lavoro vengono riportate (da fonte INAIL) alcune note normative riguardanti direttamente o indirettamente le dermatosi professionali.

DOCUMENTO N° 1

Organo: INAIL
Documento: Lettera circolare n. 34 del 31 luglio 1987
Oggetto: Dermatosi professionali. Modalità da seguire nella trattazione delle pratiche di soggetti già assistiti per la stessa affezione.

Sono stati posti vari quesiti circa le modalità da seguire nella istruttoria delle pratiche di dermatosi professionali in soggetti già assistiti per la stessa affezione; dall'analisi di tali quesiti si è avuto modo di rilevare che non sempre i criteri di trattazione adottati dalle unità periferiche sono omogenei.
Si ritiene opportuno, pertanto, anziché rispondere agli specifici problemi sollevati, riprendere in esame la materia nella sua globalità in modo da fornire direttive che consentano di trattare le future fattispecie con uniformità di indirizzo.
Riacutizzazione della malattia dopo la prima manifestazione.
Si deve premettere che, dopo il primo episodio clinico di dermatite allergica da contatto, nell'organismo rimane, allo stato latente, un complesso sistema di memoria dell'ipersensibilità per cui, non essendo stata dimostrata - almeno fino ad ora - una desensibilizzazione spontanea, ogni nuovo contatto con l'allergene rimette in moto il meccanismo dell'allergia.
Si tenga presente, al riguardo, che quando si tratta di allergeni specifici di un determinato ambiente lavorativo, cioè quando si tratta di antigeni esclusivamente "professionali", la ricomparsa della malattia si ha soltanto dopo esposizione per cause di lavoro; ove, invece, si tratti di antigeni ubiquitari (come alcuni metalli: cromo, nichel, cobalto o alcune sostanze, gomma, resina) la riacutizzazione può avvenire sia dopo esposizione lavorativa, sia dopo un contatto per motivi non professionali.
Benché sotto il profilo clinico sia difficile stabilire quando la riacutizzazione sia configurabile come ricaduta e quando come recidiva, si ritiene opportuno adottare, in via generale, una soluzione univoca che consenta di semplificare e razionalizzare, per quanto possibile, la trattazione delle singole fattispecie nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore.
Si dispone pertanto che, una volta verificatasi la malattia professionale, in ogni successivo episodio di riacutizzazione provocato dalla stessa sostanza allergizzante si proceda come si fosse in presenza di una ricaduta, considerando la sensibilizzazione sempre inerente al primo contatto con l'allergene. Ne consegue che, anche sotto l'aspetto amministrativo, si deve fare riferimento sempre alla pratica originaria e ogni ricaduta può essere indennizzata nei limiti dell'articolo 134 del Testo Unico, e cioè non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione delle prestazioni d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia, ovvero dalla ricaduta precedente. Ciò, ovviamente, fino al compimento del quindicennio al quale va aggiunto il periodo di prescrizione triennale ai sensi dell'articolo 112 del Testo Unico.
Successivamente a tale scadenza nessun intervento è possibile da parte dell'Istituto.

Costituzione della rendita per inabilità permanente
Entro il suddetto periodo (15 anni + 3 a partire dalla pratica originaria) - secondo il combinato disposto degli articoli 83, penultimo comma, e 137 del Testo Unico - può essere costituita la rendita per inabilità permanente in presenza di dermatite cronica, eventualità questa che deve ritenersi verificata alle seguenti condizioni:
  • che l'impegno clinico sia persistente nel tempo e resistente alle cure e/o che si siano instaurati una polisensibilizzazione o uno stato atopizzante;
  • che a seguito delle prolungate manifestazioni dermatiche il tessuto cutaneo reagisca con fenomeni di iperplasia, di ipertrofia, di maggiore cheratinizzazione, di anelasticità, specie se con interessamento di particolari regioni cutanee, quali le superfici estensorie delle articolazioni degli arti, con conseguente deficit funzionale o insorgenza di lesioni regadiformi dolorose e facilmente infiammabili;
  • che sia quantificabile la riduzione dell'attitudine al lavoro generico con riferimento alla tabella allegata al Testo Unico.
Ricadute successive alla costituzione della rendita.
Le eventuali ricadute successive alla concessione della rendita, che determinano una concreta inabilità temporanea assoluta, dovranno essere riconosciute ed indennizzate, con l'integrazione prevista dall'articolo 89 del Testo Unico, entro il termine massimo di quindici anni, oltre il triennio prescrizionale, decorrente dalla data di costituzione della rendita stessa, e sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 134 del Testo Unico.
Oltre il citato termine massimo la prestazione economica, come noto, è a carico dell'INPS (crf. circ. 48/1985, pag. 8).
Le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con le presenti sono abrogate.
Perplessità e difficoltà operative dovranno essere rappresentate a questa Direzione generale.

DOCUMENTO N° 2

Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 35 del 16 luglio 1992
Oggetto: Sentenze nn. 179 e 206/1988 della Corte Costituzionale

Prima fase del decentramento della trattazione di pratiche di tecnopatie non tabellate.
Da tempo l'Istituto persegue l'obiettivo di costruire le condizioni per una gestione del sistema di tutela delle malattie professionali efficace e dinamica, capace cioè di rispondere adeguatamente alle continue sollecitazioni provenienti dall'evoluzione tecnologica del mondo del lavoro.
Questo obiettivo ha tratto motivi di conferma e nuovi impulsi dall'emanazione delle note sentenze nn. 179 e 206 della Corte Costituzionale che, avendo attribuito alle situazioni reali di rischio professionale la stessa rilevanza assicurativa riconosciuta a quelle legalmente presunte, ha di fatto esteso la tutela a tutti gli eventi morbosi causati dal rischio lavorativo, con ciò sollevando problemi inediti e di non immediata soluzione.
Da questa innovazione radicale sono scaturite due convergenti esigenze: da un lato quella di intensificare ed accelerare l'azione, già in precedenza avviata, di perfezionamento delle attività medico-legali e di accertamento del rischio, dall'altro quella di trasferire al centro, per un congruo periodo di tempo, le competenze decisionali sulle tecnopatie non tabellate, allo scopo di acquisire l'esperienza necessaria per definire indirizzi normativi ed operativi certi ed omogenei a livello nazionale.
Il trascorso quadriennio ha visto, perciò, l'Istituto impegnato nell'attuazione di un complesso piano di interventi interpretativi, formativi ed organizzativo-strumentali, tutti mirati a realizzare le condizioni per gestire efficacemente il "sistema misto", sviluppandone pienamente le potenzialità di tutela a favore dei lavoratori, pur nel rispetto dei principi e delle finalità assicurative.
Si riepilogano brevemente le principali iniziative assunte:
  • è stato affidato ad una Commissione di esperti l'incarico di approfondire le tematiche collegate alla nozione di malattia professionale. Le conclusioni dei lavori, ed il commento che ne è stato effettuato con la circolare n. 29/1991, costituiscono il quadro di riferimento generale per gli aspetti giuridici e medico-legali;
  • sono state elaborate e distribuite (lettera-circolare n. 26/1991) le "Guide diagnostiche", che forniscono parametri omogenei per la formulazione del giudizio medico-legale per le malattie tabellate, e che sono proficuamente utilizzabili anche per alcune tecnopatie non tabellate;
  • è stata concordata con le parti sociali la tabella unica per la valutazione del danno otopatia (circolare n. 17/1992);
  • sono state revisionate le Tabelle allegati nn. 4 e 5 al Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. La nuova disciplina tabellare, da tempo approvata dalla Commissione Ministeriale, costituirà, una volta emanata con l'apposito decreto, un fattore di notevole riequilibrio del sistema, essendo state in essa introdotte varie malattie e lavorazioni "emergenti";
  • è stato potenziato, ed articolato sul territorio, l'organico dei tecnici del rischio. Sono in corso le procedure concorsuali per l'assunzione delle relative figure professionali;
  • sono stati realizzati percorsi formativi per gli addetti al servizio ispettivo, con moduli particolarmente dedicati alle metodologie di accertamento delle fonti di rischio;
  • sono stati distribuiti i questionari per le otopatie, le allergopatie e le malattie da posizione, da utilizzare come strumenti per la raccolta delle informazioni utili per l'anamnesi lavorativa individuale;
  • sono stati ulteriormente puntualizzati i concetti fondamentali in tema di prescrizione ex articolo 112 Testo Unico per le malattie professionali (circolare n. 46/1991).
Sempre lungo questa linea di indirizzo sono previste altre iniziative, di tipo formativo (seminari di aggiornamento per il personale sanitario), organizzativo-strumentale (revisione della modulistica di certificazione e denuncia delle m.p.), strutturale (completamento dei centri polidiagnostici).
D'altra parte, grazie all'accentramento gestionale deciso nel 1988, è stato possibile in questo quadriennio acquisire le conoscenze che hanno consentito di perfezionare gli strumenti di indagine circa l'eziologia delle tecnopatie non tabellate e di elaborare, con sempre maggiore certezza, parametri tecnici e medico-legali per la definizione delle malattie più ricorrenti.
L'insieme delle iniziative attuate ed in corso di attuazione, nonché l'esperienza complessivamente maturata, inducono oggi a ritenere che si possa avviare, sia pure gradualmente e con i limiti di seguito precisati, il processo di restituzione alle Unità operative delle funzioni temporaneamente distratte in materia di malattie professionali non tabellate.
La gradualità del decentramento risponde innanzitutto all'esigenza di realizzare una fase sperimentale, seguita da un monitoraggio che consenta la verifica dei risultati ed eventuali interventi correttivi.
Esiste d'altronde l'ostacolo oggettivo, al momento insuperabile per una operazione di decentramento totale, rappresentato dalla mancanza di professionalità specialistiche idonee alla verifica del rischio a livello periferico, che rende indispensabile il contributo della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi Professionali.
Altri motivi impongono di realizzare per fasi successive il decentramento:
  • la necessità di mantenere sotto osservazione al centro, per meglio seguirne l'evoluzione, le neoplasie, le pneumopatie, le intossicazioni, le malattie infettive e parassitarie, nonché quei tipi di affezioni che, per il momento, sono stati oggetto di uno scarso numero di denunce (malattie dell'apparato digerente, del sistema nervoso, patologie da videoterminale, ecc.);
  • la mancanza di un significativo riscontro giurisprudenziale dei criteri fin qui seguiti;
  • l'opportunità di attendere l'espletamento dei seminari formativi di aggiornamento del personale sanitario.
La prima fase del decentramento riguarda specificamente le seguenti malattie:
  • ipoacusie;
  • malattie da posture incongrue e da movimenti ripetuti;
  • allergopatie;
  • patologie da strumenti vibranti;
  • patologia infartuate;
che rappresentano complessivamente oltre il 90% delle denunce pervenute al centro.
Per questi cinque gruppi di patologie le Unità operative, sulla base delle indicazioni di seguito fornite per ogni malattia devono:
  • definire negativamente, in modo autonomo, i casi per i quali giudichino inesistenti le condizioni per l'ammissione alla tutela;
  • inviare all'esame e parere della Direzione generale, sempre per il tramite delle Direzioni regionali, interregionali e provinciale, i casi per i quali ritengano invece possibile il riconoscimento dell'origine professionale della malattia.

1. CRITERI DI DEFINIZIONE

1.1 IPOACUSIE NON TABELLATE
Le denunce di ipoacusia costituiscono il fenomeno quantitativamente più rilevante prodotto dalla sentenza n. 179/1988, rappresentando oltre il 62% del totale dei casi inviati all'esame della Direzione generale…….
1.2 MALATTIE DA POSTURE INCONGRUE, MICROTRAUMI RIPETUTI, ECC.
Si intendono con questa espressione le malattie a carico della colonna vertebrale, delle articolazioni, delle aponeurosi, borse sierose e tendini, dei nervi periferici, del sistema muscolare e del sistema circolatorio, che i denuncianti attribuiscono a cause lavorative come le posture incongrue e coatte, i microtraumi ripetuti, le ipersollecitazioni funzionali, i sovraccarichi articolari, associati talvolta a vibrazioni…….
1.3 PATOLOGIE DA STRUMENTI VIBRANTI NON TABELLATE
Rientrano in questa categoria le patologie da strumenti vibranti che non sono inquadrabili nella voce 42 di Tabella per una delle seguenti ragioni:
- gli utensili usati non sono compresi nell'elenco previsto dalla voce stessa;
- la denuncia è presentata da un lavoratore dell'agricoltura, settore nel quale queste malattie non sono contemplate; ...
1.4 ALLERGOPATIE NON TABELLATE
Le denunce di malattie allergiche della cute e dell'apparato respiratorio provocate da sostanze non tabellate costituiscono, per il momento, un fenomeno quantitativamente limitato, e poco rilevante anche sotto il profilo dell'insorgenza di nuove fonti del rischio, probabilmente grazie all'efficace copertura ancora oggi rappresentata dalla vigente tabella.
La casistica delle fattispecie ammesse alla tutela, infatti, non evidenzia significative concentrazioni di casi intorno ad una specifica noxa; si tratta, piuttosto, di manifestazioni allergiche individuali, per le quali è stato possibile il riconoscimento della patogenesi professionale soprattutto in base alla positività delle prove diagnostiche specifiche rispetto ad allergeni presenti nell'ambiente di lavoro.
Questo criterio di valutazione deve continuare ad orientare l'operato delle Unità operative, che invieranno all'esame della Direzione generale le denunce di allergopatie per le quali l'esito dei test allergometrici specifici consente di ipotizzare l'origine lavorativa.
Le relative pratiche devono sempre contenere la seguente documentazione:
  • dettagliata relazione sull'ambiente e le modalità di lavoro e sulle caratteristiche (merceologiche e chimico-fisiche) delle materie prime e delle sostanze alle quali il denunciante risulta esposto. Si raccomanda la compilazione del questionario in uso;
  • scrupolosa raccolta ed interpretazione dei dati anamnestici generali (anamnesi fisiologica, familiare, prossima e remota), con particolare attenzione ad eventuali epifenomeni clinici allergici verificatisi per sensibilizzazione con allergeni dell'ambiente di vita, dell'ambiente lavorativo o di entrambi;
  • relazione sanitaria della Unità operativa con esame clinico obiettivo e motivato parere medico-legale;
  • esami strumentali e di laboratorio come da elenco che segue.
Dermatite da contatto:
  • test epicutanei (patch test) con allergeni della serie fissa ed allergeni preordinati secondo la professione.
Asma allergico:
  • rx torace; P.F.R.;
  • test allergometrici cutanei per allergeni professionali e allergeni ubiquitari (scratch test, prick test o prove intradermiche);
  • ricerca anticorpi specifici (RAST) per allergeni professionali e allergeni ubiquitari;
  • eventuale monitoraggio del PEF (picco di flusso espiratorio) e della reattività bronchiale specifica.
Alveolite allergica estrinseca:
  • rx torace; P.F.R.;
  • test di immunodiffusione per la ricerca delle precipitine;
  • eventuale studio del liquido di lavaggio bronchiale con ricerca dei linfociti T.
Rinite allergica:
  • test cutanei (scratch test, prick test o intradermoreazione);
  • ricerca degli anticorpi specifici (RAST);
  • eventuale test di provocazione nasale specifica;
  • eventuale citologia nasale: ricerca degli eosinofili.
Congiuntivite allergica:
  • test cutanei (scratch test, prick test o intradermoreazione);
  • ricerca degli anticorpi specifici (RAST).
1.5. PATOLOGIA INFARTUALE
Le affezioni morbose rientranti in questa categoria non devono essere inviate all'esame della Direzione generale ai sensi della sentenza n. 179/1988 in quanto non sono inquadrabili come tecnopatie, ma eventualmente come infortuni…….



2. MODALITA' DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI MALATTIE NON TABELLATE

I punti di riferimento normativi e dottrinali per la corretta attuazione del sistema misto di tutela delle malattie professionali sono stati già delineati con la citata circolare n. 29/1991, alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere generale.
Si ritiene, invece, qui opportuno riassumere i principali criteri operativi ai quali attenersi nell'espletamento degli adempimenti connessi all'istruttoria delle denunce di malattie non tabellate, soprattutto allo scopo di evitare in futuro le lacune che ancora oggi si riscontrano nella trattazione delle pratiche e, conseguentemente, nella documentazione che viene inviata all'esame della Direzione generale.
Si ripete innanzitutto che, essendo l'onere della prova a carico del denunciante, l'Istituto non può sostituirsi al lavoratore né nella ricerca dei dati sul rischio né nell'accertamento dell'esistenza della malattia, ma può tuttavia dare la propria collaborazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 241/1990, sia utilizzando atti in suo possesso sia acquisendo d'ufficio indagini che risultino altrove effettuate.
Si ribadisce, inoltre, che il lavoratore deve fornire la prova degli elementi di fatto del rapporto causale (prova storica), senza che sia coinvolta necessariamente anche la valutazione dell'esistenza del rapporto causale (valutazione medico-legale) che resta di competenza dell'Istituto.
Ciò significa che la documentazione presentata dall'assicurato può ritenersi completa e probante quando:
  • è dimostrata l'esposizione al rischio con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, alla durata ed intensità dell'esposizione, secondo le indicazioni sopra fornite per ogni tipo di malattia;
  • è dimostrata l'esistenza della malattia, con la presentazione di valida certificazione sanitaria (esami audiometrici, test allergometrici, esami radiografici, elettromiografici, test sierologici e immunologici, ecc.);
  • è attestata, nel primo certificato medico, la presunta origine professionale della malattia.
Si ricorda che, giusta le disposizioni contenute nella circolare n. 23/1988, pag. 7, punto b) del 3° capoverso, quando la documentazione è complessivamente attendibile ma insufficiente sotto il profilo sanitario e/o circa l'esposizione al rischio, occorre richiedere all'interessato o all'Ente di patrocinio l'integrazione delle prove.
Una volta che l'onere della prova sia stato soddisfatto, le pratiche di malattie non tabellate devono essere trattate alla stregua di quelle tabellate, e cioè:
  • vanno verificati ed, eventualmente, integrati gli elementi di prova del rischio, seguendo anche le indicazioni contenute negli appositi questionari;
  • vanno svolti gli accertamenti medico-legali sulla eziologia professionale della malattia denunciata, con l'avvertenza che, essendo tali accertamenti di competenza dell'Istituto, le eventuali ulteriori indagini specialistiche ritenute necessarie per l'approfondimento del nesso causale, sono a carico dell'Istituto stesso.
L'istruttoria della pratica va poi completata con la relazione sanitaria della Unità operativa che, come più volte ripetuto, deve contenere: l'anamnesi lavorativa e patologica, la descrizione dell'obiettività clinica e il parere medico-legale, indicante i motivi del giudizio positivo o gli eventuali dubbi.
La prima fase di decentramento che viene avviata con la presente circolare, pur nella sua parzialità, comporta un notevole aumento di incombenze per le Unità periferiche, alle quali spetta l'individuazione rigorosa e selettiva delle pratiche da inviare al centro per l'esame e, nello stesso tempo, l'autonoma decisione di definizione negativa per tutte le altre.
E' indispensabile, quindi, la massima attenzione per evitare che scostamenti o interpretazioni errate degli indirizzi sopraillustrati determinino disparità di trattamento nei confronti degli assicurati.
E' compito, pertanto, delle Direzioni regionali, interregionali e provinciale di rendersi garanti della necessaria omogeneità di comportamenti delle strutture operative, assumendo un attivo ruolo di supporto, coordinamento e controllo, e svolgendo una concreta azione di filtro per tutte le pratiche inviate al centro.
In relazione a ciò, si dispone che le denunce di malattie non tabellate, che le Unità operative ritengono meritevoli di esame da parte della Direzione generale, vadano prima sottoposte al vaglio delle Direzioni regionali, interregionali e provinciale che decideranno, dopo accurato accertamento amministrativo e medico-legale, l'eventuale inoltro al centro corredando il fascicolo del parere del responsabile sanitario.
Le pratiche vanno trasmesse esclusivamente al Servizio normativo per le gestioni assicurative, e nella lettera d'accompagno va sempre espressamente indicato che si tratta di malattie non tabellate.


3. RILEVAZIONE DEI DATI GESTIONALI DELLE MALATTIE NON TABELLATE

E' probabilmente superfluo ricordare, anche in questa sede, il valore prioritario che non da oggi l'Istituto assegna alla produzione ed alla gestione delle informazioni funzionali alla conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro; d'altra parte, il fatto stesso che la piena operatività del sistema informativo costituisca l'obiettivo "riassuntivo" dell'intero piano triennale basta a dimostrare il significato che ad esso si attribuisce.
Non è certamente superfluo, invece, richiamare l'attenzione sul valore specifico delle informazioni attinenti alle tecnopatie non tabellate, per le caratteristiche peculiari che il fenomeno in questo momento presenta.
Si tratta, infatti, non solo di un settore di tutela totalmente nuovo, e già solo per questo di difficile governabilità senza la conoscenza dei suoi contorni e delle sue linee evolutive, ma anche e soprattutto di un campo dove le tipologie più ricorrenti di malattie si pongono al confine tra rischio professionale e rischio dell'ambiente di vita e dove, perciò, la disponibilità di dati statistici costituisce un supporto prezioso per agevolare la diagnosi differenziale rispetto alla patologia comune.
D'altra parte, proprio la circostanza che si verte in un ambito tradizionalmente situato ai margini del sistema tabellare offre oggi l'opportunità di costruire un osservatorio privilegiato in un'area di malattie finora poco indagate, almeno a fini assicurativi, con la possibilità di elaborare statistiche probabilmente significative anche a scopi prevenzionali.
Non si può trascurare, inoltre, che la casistica delle denunce fin qui pervenute evidenzia una certa concentrazione di casi intorno a patologie (artrosi, tendiniti, ecc., ma anche malattie infettive e parassitarie) che rappresentano pressoché i soli punti di scostamento del sistema tabellare italiano da quello raccomandato dalla CEE, sicché è intuitiva l'importanza di avere a disposizione un patrimonio di conoscenze utilizzabili in occasione delle scadenze previste per l'armonizzazione della normativa europea.
C'è da aggiungere, infine, che la possibilità di servirsi di una efficiente banca dati sulle tecnopatie non tabellate, in grado di fornire indicazioni sistematiche sulle patologie emergenti, rappresenta la migliore premessa per garantire il rispetto delle cadenze temporali legislativamente previste per l'aggiornamento della disciplina tabellare.
Da quanto sopra risulta confermata, ed anzi rafforzata, la raccomandazione contenuta nella circolare n. 23/1988 di prestare la più scrupolosa attenzione alla digitazione dei casi di malattie non tabellate, tanto più se si considera che, con l'attuazione del decentramento, verranno meno le condizioni che hanno fino ad oggi consentito al Servizio normativo per le gestioni assicurative di esercitare una, eppur parziale, funzione di surroga nella raccolta ed elaborazione dei dati, sicché l'unica fonte di informazioni a livello nazionale resterà - come peraltro è corretto che sia - l'archivio centrale del sistema informativo.
Al riguardo, tuttavia, non si può nascondere che qualche preoccupazione è sorta a seguito di alcune verifiche effettuate sulla qualità dei dati presenti nell'archivio centrale; si sono evidenziate, infatti, alcune imprecisioni nella registrazione dei dati, e precisamente nella digitazione dei codici N.MP. e NOS.MP., che vanno rapidamente eliminate, data l'assoluta rilevanza che quei codici rivestono ai fini della completezza e dell'attendibilità delle informazioni.
3.1. Digitazione codice N.MP
Come è noto, le istruzioni vigenti prevedono che nel campo MP della mappa "dati sanitari di base" vada digitato il numero di tabella secondo il codice A se si tratta di malattia tabellata e il numero 99 se si è in presenza di malattia non tabellata.
E' evidente che la corretta registrazione di questi codici e determinante per le rilevazioni statistiche sul fenomeno delle tecnopatie non tabellate, non esistendo in procedura altri indicatori che consentano la loro individuazione; si è dovuta constatare, invece, una insufficiente chiarezza nel loro uso, nel senso che il valore 99 risulta digitato, talvolta, anche per malattie tabellate e i valori del codice A risultano digitati, frequentemente, anche per malattie non tabellate.
Si presume che ciò sia dovuto:
  • alle difficoltà oggettive di individuare con immediatezza il carattere tabellare o non della malattia denunciata;
  • ad alcune incertezze interpretative sulla nozione di malattia professionale non tabellata
Su entrambi gli aspetti si forniscono chiarimenti ed indicazioni operative.
3.1.1. Individuazione della malattia non tabellata
L'individuazione, e la conseguente codificazione, di una malattia non tabellata presuppone un insieme di informazioni che non sempre è possibile ricavare dalla certificazione presentata all'atto della denuncia; d'altra parte, quand'anche la documentazione fosse completa e circostanziata, resterebbe comunque la difficoltà della sua interpretazione che richiede, talvolta, conoscenze specifiche sulla natura del rischio e sulle caratteristiche della malattia non disponibili al momento della prima codifica.
Da ciò consegue che la digitazione del codice MP, obbligatoriamente prevista all'atto del ricevimento della denuncia, deve considerarsi sempre provvisoria e deve essere sempre sottoposta a controllo ed eventuale rettifica al momento della definizione del caso, e cioè dopo che sono stati espletati gli accertamenti amministrativi, ispettivi, e medico-legali.
A tale riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità di applicare le disposizioni in vigore, in base alle quali:
  • l'area medica deve annotare sulla sottocopertina mod. 11-SS, utilizzando l'apposito riquadro, il numero di tabella della malattia secondo il codice A ovvero il numero 99 se la malattia non è tabellata;
  • il Modulo C, qualora accerti divergenze tra il codice acquisito nell'archivio magnetico e quello registrato sulla documentazione cartacea, deve invalidare il caso, restituendo il fascicolo al Modulo B per la rettifica.
3.1.2. Nozione di malattia non tabellata.
Per i profili di carattere generale, si rimanda alla circolare n. 29/1991 già citata; ai fini che qui interessano si ribadisce, in sintesi, che malattia professionale non tabellata è qualunque malattia la cui origine lavorativa deve essere provata dal denunciante in quanto non gode del vantaggio della presunzione legale d'origine.
Da ciò discende che tutte le malattie, e solo le malattie, per le quali l'onere della prova e a carico dell'assicurato vanno digitate con il codice 99 (altro è il discorso per le malattie denunciate oltre il periodo massimo, per le quali si veda il successivo punto 4).
Si ritiene opportuno, al riguardo, fornire qualche esemplificazione, traendo spunto dalle imprecisioni rilevate con maggiore frequenza:
  1. le ipoacusie sono tabellate, e quindi vanno digitate con il cod. A 44, solo se il denunciante è adibito direttamente ad una delle attività indicate nella voce di tabella corrispondente, o se è esposto a rischio ambientale provocato da quelle attività. Tutte le altre ipoacusie, e a maggior ragione quelle agricole, sono non tabellate e vanno digitate con il cod. 99.;

  2. la voce 42 di tabella riguarda solo le malattie angioneurotiche ed osteoarticolari causate dagli strumenti vibranti indicati nella tabella stessa.
    Non sono tabellate, invece, e dunque vanno digitate con il cod. 99:
    • le malattie osteoarticolari e le angioneurosi provocate da strumenti non tabellati;
    • le patologie dei tendini, delle guaine aponeurotiche, dei nervi (ad es. sindrome del tunnel carpale, epicondilite, sindrome dell'ulnare, ecc.), anche se la causa e costituita dall'uso di strumenti tabellati, a meno che non compaiano in concomitanza con le manifestazioni angioneurotiche ed osteoarticolari proprie della sindrome da strumenti vibranti;
    • le malattie da vibrazioni-scuotimenti (come quelle provocate da trattori, ruspe,ecc.);
    • le malattie da posture incongrue, microtraumi ripetuti, ipersollecitazioni funzionali, sovraccarichi articolari (artrosi, borsiti, epicondiliti, tendiniti);


  3. le dermatosi e le broncopatie vanno digitate rispettivamente con i codici 41 o 47/48/49 industria e 21 agricoltura solo se sono provocate da una delle sostanze ivi riportate.
    Se sono imputabili, invece, ad una delle sostanze previste alle voci 1-39 industria e 2-20 agricoltura, vanno digitate con il codice A corrispondente (ad es. dermatite da nichel: cod. A 9; broncopatia da anidride solforosa: cod. A 13).
    Tutte le altre sono da considerarsi non tabellate (cod. 99);

  4. le voci 47/48/49 industria e 21 agricoltura riguardano esclusivamente le broncopneumopatie e le loro conseguenze dirette. Sono da escludere, perciò, le patologie che non comportano un danno della funzionalità respiratoria, come le affezioni delle prime vie aeree che, perciò, se imputabili a sostanze ivi previste, sono da considerarsi non tabellate e quindi da digitare con il cod. 99 ( ad es. carcinoma cavità nasali da polveri di legno: cod 99 e non 48);

  5. i tumori provocati dall'asbesto, senza un concomitante quadro asbestosico, sono non tabellati (cod. 99 e non 51);

  6. se la malattia è denunciata come provocata da una delle sostanze indicate alle voci 1-39 industria e 2-20 agricoltura, o comunque dall'anamnesi lavorativa emerge l'esposizione all'azione di una di quelle sostanze, la malattia stessa deve considerarsi tabellata e dunque va digitata con il corrispondente codice A.
    Ciò a prescindere dalle valutazioni sull'idoneità del rischio o sull'esistenza del nesso eziologico che sono, ovviamente, determinanti per le decisioni sull'ammissione o meno alla tutela, ma irrilevanti ai fini della classificazione della malattia.
    Questa precisazione si rende necessaria per superare il possibile equivoco di considerare non tabellata una malattia se l'organo o il sistema colpito non sono di norma ricollegabili al fattore di rischio tabellato (ad es. i tumori quando non è interessato "l'organo bersaglio"), un equivoco che potrebbe anche essere alimentato dalla diffusione delle "Guide diagnostiche" ove sono riportate, appunto, le manifestazioni morbose più comunemente imputabili alle sostanze elencate.
    Si coglie perciò l'occasione per ricordare che:
    • i protocolli diagnostici sono strumenti di lavoro elaborati per facilitare la formulazione della diagnosi di malattia professionale, ma non hanno assolutamente valore tassativo e vincolante;
    • a fronte di una malattia denunciata come provocata da noxa tabellata, le valutazioni sulla inidoneità del rischio o sull'inesistenza del nesso eziologico hanno valore di "prova contraria" rispetto alla presunzione legale d'origine ma non intaccano il carattere tabellare della malattia stessa.
3.2. Digitazione codice NOS.MP
Nella mappa "dati sanitari di base", come è noto, oltre al numero della MP, va registrata anche la classificazione nosologica (cod. NOS.MP.), utilizzando le voci del vigente Codice Sanitario M.
La corretta digitazione di questo codice, che rappresenta in generale uno dei presupposti indispensabili per la completezza delle elaborazioni statistiche, nei casi di malattie non tabellate assume l'ulteriore e preminente valore di consentire l'identificazione delle malattie che, essendo tutte indistintamente registrate con il N.MP. 99, non sarebbero altrimenti individuabili.
L'importanza di questa codificazione, quindi, è di immediata evidenza e tuttavia non sembra sia stata sufficientemente colta da tutte le Unità operative, che spesso digitano il cod. NOS in modo inesatto.
D'altra parte, la specificità della classificazione nosologica, che presuppone il riconoscimento e la corretta interpretazione di quadri morbosi, esclude che l'indicazione del codice sanitario possa essere affidata a competenze diverse da quelle dell'area medica.
In relazione a ciò si dispone che tutte le pratiche di malattie non tabellate, comprese quelle che non necessitano di accertamenti medico-legali in quanto già l'esame amministrativo ha concluso per la reiezione del caso in carenza di documentazione probatoria, prima di essere definite siano inviate all'area medica per l'annotazione del codice nosologico, nonche per la conferma del cod. MP 99. L'annotazione da parte del sanitario deve essere effettuata sulla sottocopertina mod. 11-SS nell'apposito riquadro, utilizzando esclusivamente le voci del Codice Sanitario M.
Tale codice (che si distribuisce allegato alla presente circolare) è stato oggetto di un riesame che ha consentito di verificarne la persistente attualità e la rispondenza anche alle nuove esigenze informative scaturite dall'introduzione del sistema misto; tuttavia, poiché è stata segnalata qualche incertezza nell'inquadramento delle malattie da posizione e da vibrazioni, si ritiene opportuno dare alcune indicazioni che consentano ai medici di operare in modo uniforme:

Malattia         Voce
Sindrome del tunnel carpale388
Epicondilite387
Sindrome di Raynaud219
Angioneurosi219
Malattia di Dupuytren388
Tendinite387
Artrosi382


Nel caso di denunce di malattie da strumenti vibranti nelle quali siano riferite sia patologie vascolari che osteoarticolari, per cui è la malattia da strumenti vibranti nel suo complesso che viene accusata, occorre utilizzare il cod. 380. Nel caso di richiesta di indennizzo per patologie osteoarticolari a carattere aspecifico (ad es. osteopatia delle mani in dattilografo), va utilizzata la voce 393.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che il Modulo C, qualora accerti divergenze tra il codice acquisito nell'archivio magnetico e quello registrato sulla documentazione cartacea, invalidi il caso restituendo il fascicolo al Modulo B per la rettifica.

4. MALATTIE TABELLATE DENUNCIATE OLTRE IL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA'

Non risulta che siano emersi problemi per quanto riguarda le malattie tabellate denunciate oltre i termini ma manifestatesi entro i termini stessi; sufficiente, perciò, ricordare che queste malattie, una volta accertata la verificazione clinica nei termini tabellari con dimostrazione a carico del denunciante, devono essere trattate come malattie tabellate a tutti gli effetti.
Alcune puntualizzazioni, invece, appaiono opportune per le malattie tabellate effettivamente manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità.
  1. Si rammenta innanzitutto che è totalmente a carico del lavoratore l'onere di dimostrare che la malattia denunciata, pur essendosi verificata oltre i termini, ha tuttavia carattere professionale in quanto causata dalla lavorazione tabellata cui egli era addetto.
    L'assicurato, perciò, non può limitarsi a documentare, in modo generico, la sua passata adibizione ad attività protetta, ma deve provare, in modo circostanziato, l'esposizione al rischio con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro, alla durata giornaliera ed al periodo complessivo di esposizione.
    Deve inoltre produrre idonea certificazione sanitaria dalla quale sia desumibile l'esistenza della malattia, la sua evoluzione, possibilmente il momento dell'insorgenza e tutti quegli altri elementi che consentano all'Istituto di verificare che l'evento morboso, pur manifestatosi a distanza di tempo a causa del suo decorso insidioso e della sua sintomatologia quiescente, e eziologicamente ricollegabile alla lavorazione morbigena cui il denunciante era addetto.

  2. L'ipotesi di cui al punto A) non ricorre per le ipoacusie, le quali non hanno un periodo di latenza protraentesi per lungo tempo e, perciò, non possono oggettivamente manifestarsi a distanza di anni dalla cessazione del rischio otolesivo.
    Pertanto, si dispone che siano respinte le denunce di ipoacusia presentate oltre i termini se non sono corredate di una valida certificazione medico-specialistica, con esame audiometrico che attesti l'insorgenza di un danno acustico, rilevante ai fini assicurativi, già durante il lavoro o entro il successivo quadriennio previsto dalla tabella.

  3. Tutte le pratiche di cui al presente paragrafo devono essere definite direttamente dalla Unità operativa. Le fattispecie dubbie per le quali si ritiene necessario l'esame al centro devono essere corredate di tutta la documentazione, nonché della relazione medica che evidenzi i problemi sui quali si chiede il pronunciamento della Direzione generale. Spetta, comunque, sempre alla Direzione regionale, interregionale o provinciale decidere quali pratiche inoltrare al centro. La lettera di trasmissione deve contenere l'espressa indicazione che si tratta di malattia tabellata denunciata oltre i termini.

  4. L'evidenza di queste malattie ai fini statistici e consentita dalla digitazione del valore 999, da registrare nella mappa "dati sanitari di base" utilizzando il campo del cod. E, che verrà appositamente attivato con una modifica procedurale.
    Si raccomanda di annotare detto valore esclusivamente per le malattie tabellate manifestatesi oltre i termini.

5. MODIFICA DELLE DEFINIZIONI NEGATIVE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI PRESENTI NELLA PROCEDURA PRESTAZIONI

L'esperienza maturata nel trascorso quadriennio di vigenza del sistema misto ha indotto ad una revisione complessiva della codificazione oggi in uso per le chiusure negative delle denunce di malattie tabellate e non.
Pertanto, allo scopo di coprire l'intera gamma dei possibili provvedimenti di reiezione delle domande, sono stati elaborati nuovi codici che sostituiranno quelli in vigore, non appena ultimati i lavori di aggiornamento dei relativi programmi nella procedura prestazioni.
Si ritiene opportuno illustrare sin d'ora le nuove codifiche (tipo di definizione, codice, dispositivo in chiaro), con un breve commento circa il loro utilizzo.
  1. DIFETTO ESPOSIZIONE AL RISCHIO. COD 29.
    "Il caso in oggetto viene definito negativamente per insussistenza di esposizione al rischio di contrarre la M.P. denunciata".
    Da utilizzare nei casi in cui già in sede amministrativa è esclusa l'esistenza dell'esposizione al rischio dichiarata dall'interessato.

  2. INSUFFICIENTE ESPOSIZIONE AL RISCHIO. COD 33.
    "Il caso in oggetto viene definito negativamente in quanto è stata accertata una esposizione al rischio inidonea a produrre l'insorgenza della M.P. denunciata".
    E' una riproposizione, rettificata, della vecchia chiusura negativa "periodo di esposizione non sufficiente"; da utilizzare quando il rischio è ritenuto insufficiente per durata e/o intensità.

  3. INESISTENZA DEL NESSO EZIOLOGICO. COD. 40.
    "Il caso in oggetto viene definito negativamente in quanto non esiste nesso eziologico tra la lavorazione svolta e la patologia denunciata".
    E' una definizione nuova, da utilizzare nei casi in cui non è in discussione né il rischio né la malattia ma la loro compatibilità (ad es. i tumori nei quali la parte colpita non è "l'organo bersaglio" dell'agente patogeno).

  4. M.P. NON ESISTENTE. COD 30.
    "Il caso in oggetto viene definito negativamente in quanto gli accertamenti effettuati hanno escluso la presenza di tecnopatia".
    E' il corrispondente dell'attuale cod. 30, modificato nel dispositivo in chiaro. Da utilizzare nei casi in cui, in sede medico-legale, si esclude che la malattia sia di origine professionale, qualunque sia il rischio e, quindi, a prescindere da esso (ad es. psoriasi, varie malattie da posizione, ecc.), oltre che, ovviamente, nei casi in cui gli accertamenti diagnostici non confermano la presenza della patologia denunciata.
    Da non utilizzare (come risulta che, invece, talvolta avvenga) nei casi in cui, essendo stato già accertato il rischio, si è in presenza di malattia di sicura origine lavorativa, che tuttavia non presenta, al momento della visita medica, postumi permanenti di inabilità; questi casi vanno definiti positivamente con il cod. 4 (trattazione regolare senza pagamento di indennità) o con il cod. 3 (pagamento indennità per accertamenti medico-legali).

  5. MALATTIA NON TABELLATA O CONTRATTA IN LAVORAZIONE NON TABELLATA. COD. 32
    "La richiesta avanzata in ordine al caso in oggetto, ai sensi della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, non può essere accolta in quanto non è stata presentata idonea documentazione probatoria dell'origine professionale della malattia denunciata, così come disposto dalla sentenza stessa; la richiesta potrà essere riesaminata in caso di integrazione delle prove".
    E' il corrispondente degli attuali codici 29, 32 e 33. Da utilizzare nei casi in cui la documentazione presentata non soddisfa l'onere della prova; quando invece l'onere della prova è soddisfatto, le eventuali chiusure negative non si differenziano da quelle utilizzate per le malattie tabellate.

  6. MALATTIA DENUNCIATA OLTRE IL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA'. COD.31.
    "La richiesta avanzata in ordine al caso in oggetto, ai sensi delle sentenze nn. 179 e 206/1988 della Corte Costituzionale, non può essere accolta in quanto non è stata presentata idonea documentazione probatoria dell'origine professionale della malattia denunciata, così come disposto dalle sentenze stesse; la richiesta potrà essere riesaminata in caso di integrazione delle prove".
    E' il corrispondente dell'attuale cod. 31, modificato nel dispositivo in chiaro. Per la sua utilizzazione si veda il commento al precedente punto E).

  7. PRESCRIZIONE. COD.41
    "Il caso in oggetto viene definito negativamente in quanto sono trascorsi i termini prescrizionali previsti dall'articolo 112 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124".
    E' una definizione non presente in procedura; sarà attivata anche per gli infortuni.
Resta immodificato il cod. 34 (non competenza INAIL/ cause diverse), che si raccomanda di utilizzare esclusivamente in quei casi che, per la loro imprevedibilità o rarità, non possono essere inquadrati in uno dei precedenti tipi di definizione.
Si sottolinea l'utilità del supporto dell'area medica nella individuazione del codice di definizione negativa, soprattutto per quanto riguarda i codici 33, 40 e 30.
Con la presente circolare prende avvio una operazione complessa, al cui buon esito si attribuisce grande importanza in quanto la corretta gestione del sistema misto di tutela delle malattie professionali costituisce uno degli aspetti privilegiati del progetto di riqualificazione del servizio che l'Istituto intende offrire all'utenza.
In questa prospettiva si è cercato di delineare, nelle pagine precedenti, un quadro di riferimento normativo ed operativo il più possibile esauriente, intenzionalmente ripetendo disposizioni in vigore già note agli operatori periferici, che sono state qui richiamate per fornire un testo generale coordinato dei principi attuativi del sistema misto.
Si è tuttavia ben consapevoli del fatto che si verte in un settore che, per la sua intrinseca dinamicità, implica problematiche non tutte preventivamente definibili e risolvibili al centro.
Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciale ed alle Unità operative perciò, si chiede non solo il massimo impegno nell'attuazione delle istruzioni impartite, ma anche la fattiva collaborazione nell'individuazione di ulteriori iniziative formative, organizzative, procedurali ed interpretative, che consentano di perfezionare l'operazione in corso e di porre, sin d'ora, le premesse per la realizzazione della seconda e definitiva fase del decentramento.

DOCUMENTO N° 3

Organo: INAIL- DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 80 del 30 settembre 1997
Oggetto: Sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale. Nuove modalità di trattazione delle pratiche di tecnopatie non tabellate.

1. Premessa

1.1
Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 336/1994 (nuove tabelle delle malattie professionali), e verosimilmente per effetto dell'estensione di tutela ivi prevista, la tipologia di malattie non tabellate sottoposte all'esame centrale ai sensi della circolare n. 35/1992 (circa n. 1900, nel periodo 1° settembre 1994 - 30 giugno 1997) si è gradualmente circoscritta a: ipoacusie contratte in lavorazioni non tabellate (77%), malattie da posture incongrue e microtraumi ripetuti (17%), affezioni dell'apparato respiratorio e della cute su base allergica dovute a sostanze non tabellate (4%).
1.2
La grande maggioranza di pratiche relative a ipoacusie ed a malattie allergiche risulta istruita nel rispetto delle direttive vigenti, come conferma il fatto che le proposte di riconoscimento dell'origine professionale, formulate dalle Unità territoriali, sono state quasi sempre condivise dalla Direzione Generale.
1.3
D'altronde, le numerose iniziative in passato assunte in tema di accertamento del rischio e di criteriologia medico-legale, nonché l'esperienza complessivamente maturata in materia, costituiscono oggi sufficienti garanzie di uniformità e correttezza di trattazione delle ipoacusie e delle malattie allergiche su tutto il territorio nazionale.
Per queste patologie, pertanto, sono venute meno le ragioni della parziale forma di accentramento disposta con la suddetta circolare n. 35/1992.
1.4
Tali ragioni, invece, continuano a sussistere per le malattie da posture incongrue e da microtraumi ripetuti, stante la complessità del fenomeno e la conseguente necessità di assumere - prima del completo decentramento - ulteriori iniziative di approfondimento, di formazione del personale sanitario e di elaborazione di adeguati protocolli a supporto delle valutazioni medico-legali.

2. Nuova procedura di trattazione delle pratiche di malattie non tabellate

In relazione alle considerazioni in premessa, si dispone quanto segue.
  1. Per tutte le malattie non tabellate ad eccezione di quelle da posture incongrue e microtraumi ripetuti, a decorrere dalla data della presente circolare, le fattispecie che le Sedi ritengono suscettibili di ammissione a tutela devono essere sottoposte alle Direzioni regionali, interregionali e provinciale che, formulate le loro valutazioni tecniche sul rischio (parere CON.T.A.R.P.), medico-legali (parere del Settore Sanitario) e amministrative, le restituiranno alle Sedi per le definitive decisioni.
    Alla Direzione Generale vanno inviate soltanto le eventuali fattispecie che, per la loro complessità o per il loro carattere del tutto inedito rispetto alla tipologia delle malattie non tabellate ricorrenti e già note, richiedono il pronunciamento delle competenti strutture centrali.
    Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciale è affidato il compito di tenere costantemente sotto osservazione, attraverso una continua azione di monitoraggio, l'andamento del fenomeno onde assicurare la conoscenza puntuale ed aggiornata delle sue caratteristiche quantitative e qualitative, anche con riguardo al contenzioso.
    Con cadenze trimestrali le suddette Direzioni devono trasmettere alla Direzione Generale un prospetto riepilogativo del numero di malattie non tabellate riconosciute di origine professionale, distinte per tipo di patologia, per gestione e per Sede.

  2. Per le malattie da posture incongrue e da microtraumi ripetuti, le fattispecie che le Sedi ritengono suscettibili di ammissione a tutela devono continuare ad essere sottoposte, tramite le Direzioni regionali, interregionali e provinciale, all'esame della Direzione Generale.
    A questo riguardo si allega un elaborato contenente le linee guida che devono essere seguite per la diagnosi della sindrome del tunnel carpale, e cioè della patologia che, nell'ambito delle malattie di cui si tratta, risulta la più frequentemente denunciata come di origine professionale.
    Tale documento ha per il momento natura sperimentale; dopo un congruo periodo di verifica, da utilizzare per saggiarne l'efficacia sul piano operativo e per apportare le opportune modifiche e integrazioni anche in relazione ai suggerimenti che perverranno dalla periferia, l'elaborato sarà oggetto di un confronto con le parti sociali per il varo di un definitivo protocollo diagnostico.

3. Onere della prova

La quasi decennale esperienza maturata in tema di malattie non tabellate ha dimostrato l'infondatezza dei timori di un ingovernabile ampliamento della tutela, da più parti manifestati subito dopo l'intervento della Corte Costituzionale; anzi, a fronte del limitato numero di riconoscimenti (ad oggi circa tremila in totale), è diffusa la convinzione che il sistema misto stenti a decollare soprattutto a causa di una generale difficoltà di diagnosticare le patologie da lavoro emergenti.
In questo ambito uno dei punti di maggiore criticità è rappresentato dall'onere della prova che, gravando interamente sul lavoratore, si rivela spesso un ostacolo insormontabile proprio per l'insufficiente livello di conoscenze aggiornate sui rischi e sui danni lavorativi.
In effetti, se per alcune patologie (ad es. ipoacusia) le difficoltà del lavoratore di reperire elementi di prova possono considerarsi in via di esaurimento, lo stesso non può dirsi per altre malattie (ad es. quelle da posture incongrue e microtraumi ripetuti) per le quali continua a mancare un quadro di riferimento certo e organico su base nazionale.
Un effetto non secondario di tale situazione è la continua crescita del contenzioso giudiziario e, di conseguenza, il preponderante peso che viene di fatto assegnato alla magistratura di merito nello svolgimento di funzioni che, più propriamente, dovrebbero essere eseguite da altri soggetti istituzionali.
Rispetto a questo stato dei fatti l'INAIL - al quale si richiede, proprio in ragione delle sue funzioni di assicuratore sociale, una visione dinamica del rischio tecnopatico e una capacità di sviluppare compiutamente tutte le potenzialità di tutela offerte dalle norme- non può assolutamente attardarsi su posizioni passivamente attendiste ma ha l'obbligo, invece, di assumere un ruolo sempre più attivo nella conoscenza e nella protezione delle nuove patologie derivanti dal lavoro.
In concreto, ciò significa anche un maggior impegno partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico, sia sul versante del rischio sia in termini medico-legali.
Il contributo che già oggi l'INAIL offre al lavoratore, dunque, deve essere ulteriormente incrementato con l'obiettivo di pervenire, tendenzialmente, ad una situazione in cui le definizioni negative per "carenza di documentazione probatoria" diventino una categoria residuale, circoscritta alle richieste palesemente infondate.
Sul piano operativo, da quanto sopra consegue che:
  • l'assicurato è tenuto a produrre tutta la documentazione ragionevolmente acquisibile sia sulle condizioni di rischio sia sull'esistenza della malattia;

  • quando tale documentazione sia giudicata insufficiente ma agevolmente integrabile dallo stesso assicurato, questi dovrà essere invitato a presentare nuovi elementi di giudizio con l'indicazione del tipo di prove richiesto e, ove possibile, delle modalità di reperimento;

  • in ogni caso l'Istituto deve utilizzare tutti gli atti già in suo possesso, acquisire d'ufficio indagini che risultino altrove effettuate, integrare i dati conoscitivi sul rischio con proprie indagini ispettive o, per i profili più strettamente tecnici, delle CON.T.A.R.P.;
    quando l'area sanitaria, sulla base della documentazione medica presentata dall'assicurato, esprime una prima valutazione di "sospetta" malattia professionale, tutti gli ulteriori esami clinico-specialistici e strumentali necessari per l'approfondimento del nesso eziologico devono essere svolti a cura ed a carico dell'Istituto; e ciò soprattutto nei casi in cui la complessità delle indagini e le difficoltà interpretative a fini medico-legali obbligherebbero comunque ad una ripetizione degli esami, con inutile duplicazione dell'impegno anche finanziario.


Dott. Gianluca Strafella - dott. in Legge




 

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